Valutazione comparativa per chiamata di professore universitario e insindacabilità dei criteri (TAR Toscana n. 831 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata di professore universitario di prima fascia, la determinazione dei criteri di valutazione è rimessa alla discrezionalità della Commissione giudicatrice, che deve rispettare gli standard qualitativi del D.M. n. 344/2011 e il Regolamento di Ateneo. L’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 non impone alla Commissione di redigere una graduatoria né di esprimere giudizi che confrontino ciascun candidato con tutti gli altri, dovendo la comparazione svolgersi nella procedura complessivamente intesa. Non è configurabile alcun obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, essendo sufficiente un accertamento di carattere complessivo del livello di maturità scientifica. Le censure che contestino la congruità dei criteri o la parcellizzazione delle valutazioni sono infondate ove la Commissione abbia applicato le previsioni del bando e del Regolamento.
Il Fatto
La ricorrente, professore universitario, ha impugnato il decreto rettorale con cui l’Università ha approvato gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, unitamente ai verbali della Commissione e alla proposta di chiamata del controinteressato adottata dal Consiglio di Dipartimento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la chiamata del controinteressato.
La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 18 legge n. 240/2010, per avere la Commissione omesso di valutare le “altre attività” desumibili dal curriculum, nonché l’erronea valutazione delle pubblicazioni, il difetto di istruttoria sull’attività didattica e il difetto del presupposto della delibera di Dipartimento. L’Università eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura e per tardiva impugnazione dell’atto finale; nel merito chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza del ricorso. Ha chiarito che la determinazione dei criteri spetta alla Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, nel rispetto degli standard qualitativi del D.M. n. 344/2011 e del Regolamento di Ateneo.
Quanto all’art. 18 legge n. 240/2010, la norma si limita a consentire ai regolamenti di ateneo di specificare i criteri di valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica, e prevede che la proposta di chiamata provenga dal Dipartimento e sia approvata dal Consiglio di Amministrazione. La sentenza richiama la propria giurisprudenza sul punto (TAR Toscana n. 1342/2019, n. 251/2022, n. 202/2023). Nel caso concreto la Commissione non si è discostata dalle previsioni del Regolamento: ha esaminato le domande dei tre candidati e svolto la valutazione comparativa, esprimendo un giudizio di prevalenza per il controinteressato. Non è risultato dimostrato che i criteri abbiano favorito alcun candidato.
Il Collegio ha ritenuto i criteri coerenti con la disciplina generale e i giudizi logici e razionali, escludendo la dedotta disparità di trattamento. Ha confermato la legittimità della delibera di Dipartimento, motivata in ragione della maggiore congruenza del profilo del controinteressato rispetto alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.
Il Tribunale ha poi escluso che sussista un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, richiamando TAR Veneto n. 748/2018 e TAR Campania n. 324/2017: occorre un accertamento complessivo volto a verificare la maturità scientifica. Quanto alla comparazione individuale, ha richiamato TAR Toscana n. 519/2023, secondo cui la procedura deve svolgersi comparativamente nel suo complesso, senza giudizi di confronto puntuale tra candidati. Su queste basi ha respinto tutti i motivi, principali e aggiunti, compensando le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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