Istruttoria sul diniego di ammissione all’Esame di Stato per alunno con PDP (TAR Lazio n. 14459 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il giudice amministrativo, quando il ricorrente deduce vizi di legittimità avverso la delibera del Consiglio di Classe, può disporre un’istruttoria ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordinando all’amministrazione di depositare una relazione chiarificatrice sulle censure proposte. L’ordinanza istruttoria non decide nel merito, ma è finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi sui fatti controversi, con fissazione della successiva camera di consiglio per il prosieguo della trattazione. Il giudice è altresì tenuto a valutare la conformità degli atti impugnati ai principi in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, anche in relazione all’eventuale adozione di un Piano Didattico Personalizzato in luogo del Piano Educativo Individualizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe della classe 3H dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, con cui è stata deliberata la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dell’alunno per l’anno scolastico 2025/2026.
Unitamente al verbale, il ricorrente ha contestato il documento di valutazione e la relazione per la non ammissione, nonché gli atti presupposti, inclusi i criteri di non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti e il Piano Didattico Personalizzato eventualmente adottato in luogo del Piano Educativo Individualizzato. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminati gli atti, ha ritenuto che, al fine del decidere, sia necessario che le amministrazioni prendano puntuale posizione sulle censure formulate dalla parte ricorrente. A tal fine, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando il deposito di una relazione chiarificatrice entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
L’ordinanza evidenzia la necessità di acquisire elementi conoscitivi idonei a verificare la legittimità del diniego di ammissione, in particolare con riferimento alla corretta applicazione della normativa in materia di valutazione degli alunni e di inclusione scolastica. Il giudice ha, inoltre, fissato la camera di consiglio del 23 settembre 2026 per il prosieguo della trattazione del ricorso.
Il Tribunale ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, in caso di diffusione del provvedimento.
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