Ricorso improcedibile per carenza di interesse e infondato nel merito (TAR Emilia-Romagna n. 1232 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte, chiamata in un ruolo aggiunto finalizzato alla verifica della persistenza dell’interesse, si limiti a una generica dichiarazione di passaggio in decisione, senza allegare le ragioni oggettive dell’attualità dell’utilità perseguita. In base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice ex art. 2 c.p.a., e alla facoltà di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ex art. 84, comma 4, c.p.a. e art. 116, secondo comma, c.p.c., la mancanza di depositi successivi alla fase cautelare e il giudicato cautelare sfavorevole non appellato confermano la sopravvenuta carenza d’interesse. Nel merito, la dichiarazione proveniente da un ente ecclesiastico non è idonea a provare la presenza dello straniero in Italia alla data dell’8 marzo 2020, non essendo riconducibile al novero degli organismi pubblici ai quali la legge circoscrive la documentazione utile.
Il Fatto
Un datore di lavoro e un cittadino tunisino, in qualità di lavoratore collaboratore domestico, impugnavano il decreto con cui lo Sportello Unico Immigrazione di Ravenna aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare. Il diniego si fondava sull’avvenuta espulsione del lavoratore dalla Francia e sull’assenza di prova della sua presenza in Italia dopo l’8 marzo 2020.
I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 2 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il decreto non avesse considerato, quale prova idonea, la dichiarazione scritta della Diocesi di Ragusa attestante la presenza in Italia in data anteriore. Il Ministero si costituiva con atto di stile. La domanda cautelare era respinta e la causa, dopo una lunga inerzia delle parti, giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’improcedibilità. La causa era stata iscritta nel ruolo aggiunto, strumento finalizzato a verificare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nell’ambito di un programma diretto allo smaltimento dell’arretrato. In tale contesto, osserva il Tribunale, sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e non puramente astratta.
Tale onere non risulta assolto. La generica dichiarazione di passaggio in decisione e la richiesta di accoglimento formulata in udienza non soddisfano l’esigenza richiesta. Il Tribunale valorizza il principio di leale collaborazione ex art. 2 c.p.a. e la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ex art. 84, comma 4, c.p.a. e art. 116, secondo comma, c.p.c..
Depongono per la sopravvenuta carenza d’interesse: l’assenza di depositi successivi alla fase cautelare; la natura degli atti impugnati, destinati a effetti temporanei; il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto della sospensiva, non appellata; l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla. La parte non ha neppure dato conto dell’attuale condizione dello straniero, a distanza di quattro anni dal diniego.
Il ricorso è peraltro infondato nel merito. Il diniego si fonda su adeguata motivazione e rileva l’assenza dei presupposti per la regolarizzazione. Il lavoratore era stato espulso dalla Francia e non ha fornito prova della presenza in Italia dopo l’8 marzo 2020. La dichiarazione della Diocesi di Ragusa è inidonea allo scopo, non essendo l’ente ecclesiastico riconducibile, neppure nella più lata interpretazione, entro il novero degli organismi pubblici ai quali la legge e la circolare ministeriale hanno circoscritto la documentazione utile. Il ricorso, infondato e improcedibile, è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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