Contestazione disciplinare non intempestiva se il ritardo è ragionevole (C.G.A.R.S. n. 574 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, desumibile dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981, non impone all’amministrazione l’osservanza di un termine fisso, ma una regola di ragionevole prontezza, da valutare caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. Nel procedimento disciplinare occorre distinguere i termini inderogabili, posti a garanzia dell’incolpato, dai termini ordinatori o sollecitatori, tra i quali rientra quello di contestazione. Il ritardo assume rilievo solo se irragionevole e tale da comprimere il diritto di difesa del prevenuto. La contestazione non è intempestiva quando l’amministrazione debba acquisire e valutare in modo ponderato molteplici elementi istruttori e definire le specifiche responsabilità di ciascun addetto.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, addetto al servizio di vigilanza presso un complesso edilizio sede di uffici sensibili, lasciava accedere alle ore 15.23 del 1 agosto 2018 una persona a bordo di una bicicletta senza procederne all’identificazione, contravvenendo alle consegne impartite. La persona, di lì a poco, si rendeva autrice del furto di una bicicletta in danno di un residente.

Esperiti gli accertamenti, il dirigente dell’ufficio disciplina contestava il 6 dicembre 2018 la grave negligenza in servizio di cui all’art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737 del 1981. Il Questore irrogava la pena pecuniaria di un trentesimo dello stipendio; il ricorso gerarchico veniva respinto con decreto ministeriale. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso di primo grado e l’interessato proponeva appello, lamentando l’intempestività della contestazione, la disparità di trattamento rispetto a un collega e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. esamina il primo motivo, incentrato sulla tempestività della contestazione. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 indica una regola di ragionevole prontezza, non un termine fisso. Il fine è salvaguardare la certezza del rapporto di impiego ed evitare che l’incolpato resti esposto sine die alla possibilità di essere sanzionato.

Il collegio distingue i termini inderogabili, posti a tutela dell’inquisito, dai termini ordinatori o sollecitatori, tra cui rientra quello di contestazione. Il principio di immediatezza va quindi inteso in senso relativo, compatibile con l’intervallo necessario a un adeguato accertamento dei fatti e a una precisa valutazione degli stessi.

Su queste basi, il ritardo tra il 1 agosto e il 10 dicembre 2018 è ritenuto ragionevole. Il dirigente ha acquisito la denuncia di furto, l’annotazione e la relazione di servizio e le immagini della videosorveglianza, ed ha esaminato le consegne del complesso per individuare i compiti specifici di ciascun addetto e le responsabilità del ricorrente in ragione dell’incarico rivestito. La Corte sottolinea che l’interessato non ha esercitato, per propria scelta, il diritto di difesa.

Anche il secondo motivo è respinto. La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto e di assoluta irragionevole diversità del trattamento, con prova rigorosa a carico dell’interessato; l’eventuale illegittimità commessa in altra situazione non inficia l’operato dell’amministrazione. Nel caso concreto difettano la coincidenza delle situazioni e la comparabilità dei ruoli e dei precedenti disciplinari. Le consegne del 13 aprile 2011 imponevano di identificare chiunque accedesse al complesso, anche a bordo di una bicicletta, e valorizzavano la delicatezza della struttura.

La Corte conferma la proporzionalità della sanzione, esclude l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, logicamente respinta per la reiezione dei motivi di merito, e rigetta le censure sulle spese. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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