Valutazione comparativa nei concorsi universitari e obbligo di motivazione analitica (TAR Marche n. 93 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010, nessuna norma impone che la valutazione comparativa tra i candidati si estrinsechi in un verbale apposito o in formule sacramentali. Le ragioni della preferenza possono desumersi dal complesso dei giudizi individuali e collegiali, purché la motivazione sia specifica e analitica. L’obbligo di motivazione si rafforza quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno rispetto agli altri. Non è imposto l’esame di ogni singola pubblicazione, se i giudizi complessivi comprendono tutti i titoli dichiarati e non sono contestati nel merito. La continuità della produzione scientifica costituisce solo uno dei parametri valutativi e non il preminente.

Il Fatto

La ricorrente impugna gli esiti della procedura indetta dall’Università di Urbino per la copertura di un posto di professoressa di prima fascia nel settore concorsuale 12/H1, settore scientifico-disciplinare IUS/18, nella parte in cui la controinteressata è stata individuata quale vincitrice. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti vengono censurati la relazione conclusiva, i verbali della commissione e, da ultimo, il decreto rettorale di approvazione e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di chiamata.

La ricorrente sostiene che la commissione, dopo i giudizi individuali e collegiali, avrebbe omesso il momento della valutazione comparativa, non avendo esplicitato le ragioni della preferenza accordata alla controinteressata. Lamenta inoltre la genericità dei giudizi e la mancata applicazione integrale dei criteri che la commissione si era data nel verbale n. 1 del 20 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le doglianze, sia sul piano formale-procedurale sia su quello sostanziale. Sul primo versante richiama il principio desumibile da Cons. Stato n. 3502/2024: l’assenza di un paragrafo dedicato alla comparazione non determina illegittimità, quando le ragioni della scelta emergono dal complesso dei giudizi resi dai commissari.

Sul piano sostanziale il Tribunale richiama il principio secondo cui una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi sui singoli candidati non risulti ictu oculi la prevalenza di uno di essi. Nel caso concreto ritiene invece che dai giudizi sull’attività scientifica emerga la netta prevalenza della vincitrice, non contestata nel merito dalla ricorrente.

Quanto alla censura sulla genericità dei giudizi, il Collegio rileva che la commissione ha espresso valutazioni specifiche e puntuali sulle pubblicazioni della controinteressata, mentre per la ricorrente ha evidenziato i limiti della produzione, ritenuta espressione di un modello di ricerca tradizionale e di ridotto impatto sul settore. Non è imposto l’esame di ogni singola pubblicazione: i giudizi complessivi comprendono comunque tutti i titoli dichiarati.

Sul curriculum e sulla didattica il Tribunale esclude travisamenti: le espressioni generiche utilizzate per entrambe le candidate non giustificano l’invalidazione, poiché la ricorrente non ha dedotto tempestivamente, nel ricorso o nei motivi aggiunti, di avere svolto un numero nettamente superiore di progetti o interventi. I dati dei curricula, comunque, non mostrano un divario rilevante. Sulla didattica, entrambe hanno svolto incarichi senza soluzione di continuità, pur con decorrenze diverse.

Il Collegio precisa che la continuità è solo uno dei parametri e non il preminente, e che la netta prevalenza della controinteressata sul piano scientifico giustifica la decisione, trattandosi di chiamata di professore di prima fascia. Le ulteriori censure delle memorie conclusionali sono inammissibili per omessa notifica. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *