Blocco SMS con Alias dall’estero: base giuridica sussiste ma l’istruttoria è carente (Cons. Stato n. 5763 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 98 decies, comma 2, d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis, consente all’Autorità di adottare non solo misure di blocco caso per caso, ma anche norme di applicazione generalizzata per bloccare l’accesso da numeri o servizi al fine di contrastare frodi o abusi. Le misure dissuasive ivi richiamate costituiscono una species delle più ampie misure consentite, come conferma l’uso della congiunzione “anche”. La successiva tipizzazione introdotta dal d.lgs. n. 48/2024, introdotta dalla locuzione “in particolare”, non dimostra a contrario che il potere generalizzato fosse prima escluso. Resta però illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, la misura di blocco degli SMS con Alias provenienti dall’estero che non dia conto del rischio specifico connesso a tale traffico, distinguendolo da quello nazionale. La libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE non può essere compressa in forza di raccomandazioni internazionali prive di carattere vincolante.
Il Fatto
Con delibera n. 12/23/CIR del 3 maggio 2023 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici identificativi del mittente di messaggistica aziendale (cd. SMS Alias). Una società di servizi di messaggistica ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo cinque motivi: carenza di base giuridica e sviamento, contrasto con l’art. 56 TFUE, violazione della direttiva 2000/31/CE, eccessiva onerosità degli obblighi e violazione dei termini procedimentali.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1692/2024, ha accolto i primi tre motivi, ravvisando la mancanza di una base giuridica idonea e l’assenza di dati concreti sul CLI spoofing proveniente dall’estero, e ha annullato le previsioni dell’art. 2, comma 10, dell’allegato A e dell’art. 2, commi 1 e 2, della delibera. Ha respinto il quarto motivo e assorbito il quinto. L’Autorità ha proposto appello, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione autonoma del capo relativo alla libertà di prestazione dei servizi: i motivi secondo e terzo investono un capo strettamente connesso, mirando a dimostrare l’impossibilità giuridica di consentire il servizio, così rendendo il blocco vincolato e dovuto.
Il primo motivo è parzialmente fondato. Quanto alla base giuridica, l’art. 98 decies, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 abilita l’Autorità sia a misure caso per caso sia a norme di applicazione generalizzata. L’argomento dell’appellata, fondato sull’aggiunta operata dal d.lgs. n. 48/2024, non regge: la locuzione “in particolare” qualifica una mera tipizzazione di misure già consentite. Il richiamo normativo era inoltre contenuto nelle premesse del provvedimento, non introdotto postumo in giudizio.
Quanto all’istruttoria, il motivo è infondato. L’Autorità ha descritto il fenomeno del CLI spoofing e le difficoltà di identificazione del mittente per il transito estero, ma non ha indicato la percentuale di frodi realizzate con Alias dall’estero, né se essa superi quella delle frodi nazionali, né se le misure adottate per il traffico interno siano idonee a prevenire quelle estere. I dati richiamati solo in giudizio riguardano indistintamente traffico nazionale ed estero e non giustificano il blocco limitato a quest’ultimo.
Il secondo motivo è infondato: l’art. 94, comma 1, direttiva 2018/1972/UE disciplina la concessione dei diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, non la prestazione dei servizi verso l’utente finale estero, e non fonda alcun divieto. Il terzo motivo è parimenti infondato: le Raccomandazioni ITU, prive di carattere vincolante, non possono comprimere il principio di libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE.
L’appello è dunque accolto nei soli limiti indicati e respinto nel resto, con conferma della sentenza impugnata mediante diversa motivazione. Sono improcedibili i motivi riproposti in via subordinata. L’amministrazione potrà rinnovare l’azione approfondendo l’istruttoria sulle deroghe alla libera prestazione e sul rischio specifico di frode dall’estero. Spese compensate.
Nota della Redazione
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