Valutazione di incidenza: discrezionalità tecnica e opzione zero nel bilanciamento (TAR Sardegna n. 120 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale è procedimento preventivo cui sottoporre ogni progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000, in rapporto al rischio di compromissione della sua integrità. Essa costituisce espressione di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, e il suo esito è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove l’istruttoria sia mancata o inadeguata. Il giudizio negativo è legittimo quando l’Amministrazione ritenga, su valutazione ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa valga ad attenuare le criticità accertate. L’Amministrazione può quindi scegliere la c.d. opzione zero, non esaurendosi la valutazione in una presa d’atto dei buoni propositi del proponente.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’ampia porzione dell’isola di Spargi, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso giudizio negativo sulla valutazione di incidenza ex art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, in relazione al progetto di ampliamento di alcuni fabbricati siti nell’isola, unitamente agli atti presupposti, tra cui la nota dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena con parere non favorevole.

La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 7, del d.p.r. n. 357/1997 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto e travisamento dei fatti. Ha sostenuto, in particolare, che l’Ente Parco non avrebbe illustrato perché gli accorgimenti già previsti non fossero più idonei, che il progetto non implica nuovi tracciati viabili né traffico veicolare e che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere l’integrazione documentale anziché negare l’autorizzazione. Ha inoltre contestato il richiamo al principio di precauzione, invocato a fronte di un’istruttoria che assume carente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione di valutazione di incidenza quale procedimento preventivo, funzionale all’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e alla loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Ne trae la conseguenza che gli esiti del giudizio sono sindacabili soltanto ove l’istruttoria sia mancata o inadeguata, richiamando sul punto Cons. Stato n. 2044/2024 e Cons. Stato n. 277/2024.

Nel merito, il Tribunale rileva che la valutazione negativa si fonda sul rischio che l’intervento, incrementando l’urbanizzazione e la presenza antropica, produca rilevanti effetti negativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Concorda con la ricorrente su alcune valutazioni ultronee, come l’ipotesi di realizzazione di nuove strade non previste dal progetto e le preoccupazioni per la presenza di animali d’affezione, circostanze ipotetiche o da verificare a valle nell’esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori.

Tali eccedenze non inficiano però le conclusioni delle Amministrazioni, che appaiono fondate su una adeguata attività istruttoria, idonea a rilevare plurime incongruenze e criticità nella documentazione progettuale. Il progetto, osserva il Collegio, non ha fornito gli elementi necessari per ritenere adeguatamente rispettati fauna e flora dell’isola: la sola affermazione della ricorrente circa l’assenza di disturbi non è sufficiente.

Diversamente opinando, prosegue la sentenza, la valutazione d’incidenza si ridurrebbe a una presa d’atto dei buoni propositi del privato, perdendo la propria natura di procedimento complesso volto a valutare l’impatto sull’interesse alla salvaguardia del sito protetto. Ciò giustifica anche la scelta della opzione zero, ossia di non ritenere ammissibile alcun intervento. Entrambe le Amministrazioni hanno poi indicato in modo congruo e motivato le specie di rettili e uccelli presenti, la rilevanza della macchia mediterranea e l’aggravio derivante dall’incremento del numero di persone presenti sull’isola durante tutto l’anno.

Quanto all’asserita occasionalità della presenza e degli scarichi, la ricorrente incorre nello stesso vizio che addebita all’Amministrazione, ossia la carenza di elementi concreti a supporto. Il giudizio, nei profili che effettivamente sorreggono il contenuto negativo, non è quindi inficiato da macroscopici vizi di abnormità, illogicità o perplessità: il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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