Piano di lottizzazione non equivale a piano pluriennale di attuazione (TAR Sardegna n. 121 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di lottizzazione, disciplinato dall’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, non è equiparabile ai piani pluriennali di attuazione di cui all’art. 13 della legge n. 10/1977. Ne deriva che le aree ricomprese in un piano di lottizzazione, anche se convenzionato anteriormente al 6 settembre 1985, non rientrano nella deroga prevista dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004. Il vincolo paesaggistico ex lege conserva quindi piena applicazione e non è superabile dalle previsioni del piano paesaggistico regionale che impongano la fascia di rispetto. La questione di legittimità costituzionale delle norme del PPR è inammissibile per difetto di rilevanza quando la deroga statale non trovi comunque spazio nella fattispecie concreta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un lotto in Comune di Sarroch ricompreso nella lottizzazione convenzionata nel 1977, presentava istanza al SUAPE per la realizzazione di una civile abitazione. L’Ufficio Tutela del Paesaggio regionale esprimeva parere negativo rilevando che l’opera ricadeva nella fascia di rispetto di cento metri dal nuraghe Sa Mendula, tutelato dal PPR. Il SUAPE adottava conseguentemente il provvedimento di diniego, impugnato con il primo ricorso.
Presentata una segnalazione in autocertificazione, il Comune ordinava la cessazione immediata dell’attività e la rimessione in pristino, richiamando il parere regionale confermativo e quello negativo della Soprintendenza. Anche tale provvedimento interdittivo veniva impugnato, con motivi coincidenti a quelli del primo ricorso. Il Tribunale riuniva i giudizi e li tratteneva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il fulcro della controversia è l’assimilazione sostenuta dal ricorrente tra il piano di lottizzazione e i piani pluriennali di attuazione: solo per questi ultimi, se anteriori al 6 settembre 1985, l’art. 142, comma 2, cod. beni culturali esclude il vincolo paesaggistico. Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 1563 del 1996 e quella di Cons. Stato, Sez. II, n. 1306 del 2020, che esclude espressamente l’equiparazione.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra gli strumenti: i piani pluriennali di attuazione trovano disciplina nell’art. 13 della legge n. 10/1977, mentre i piani di lottizzazione nell’art. 28 della legge n. 1150/1942. La diversità permane anche nella disciplina urbanistica regionale, che separa i piani attuativi di iniziativa pubblica da quelli di iniziativa privata. La tesi del ricorrente è pertanto non condivisibile.
Il Tribunale esamina anche il precedente del TAR Lazio, Sez. I, n. 329 del 2024, invocato in memoria: osserva che esso concerne la perimetrazione di un’area boscata e non incide sul rapporto tra lottizzazione e pianificazione pluriennale. La deroga statale resta quindi inapplicabile, a prescindere dalla questione della sua rilevanza rispetto ai beni individuati dal PPR.
Accertato che l’intervento si colloca nella fascia dei cento metri dal nuraghe, bene rappresentato nella cartografia di piano e nel repertorio mosaico, si applica l’art. 49 delle NTA del PPR, che vieta qualunque edificazione o azione idonea a compromettere la tutela. La circostanza non è contestata.
Ne segue l’irrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 49 delle NTA: la deroga dell’art. 142, comma 2 non trova spazio nella vicenda, non trattandosi di area ricompresa in un piano pluriennale di attuazione. I ricorsi riuniti sono rigettati siccome infondati, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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