Accordi tra pubbliche amministrazioni e difetto di giurisdizione sulle pretese patrimoniali (TAR Sardegna n. 118 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli accordi fra pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., sussiste solo quando la contestazione investe l’accordo stesso o le modalità di esercizio di un potere autoritativo. Restano devolute al giudice ordinario le controversie di carattere meramente patrimoniale che si collocano a valle dello strumento negoziale, in un rapporto ormai paritario tra le parti. Il criterio di riparto va individuato nel petitum sostanziale e nella causa petendi, non nella prospettazione formale delle parti. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di condanna al pagamento di somme dovute in esecuzione di un protocollo d’intesa, quando le amministrazioni controdeducono in termini di inadempimento e non viene in rilievo alcuna spendita di potere autoritativo.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha riassunto davanti al TAR Sardegna il giudizio già introdotto davanti al TAR Lazio, che con ordinanza aveva declinato la competenza sulla domanda di condanna del Ministero e della Regione al pagamento delle somme residue previste da un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto pilota sull’Isola di San Pietro.
Il Comune ha esposto di avere ottenuto il nulla osta ministeriale alla rimodulazione dei progetti e di avere realizzato, concluso e rendicontato tutti gli interventi. Il Ministero non avrebbe corrisposto l’ultima tranche, pari a 1.000.000,00 euro, e la Regione non avrebbe versato il saldo di propria competenza, pari a 569.590,68 euro. Le amministrazioni resistenti hanno reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il criterio di riparto nel petitum sostanziale e nella causa petendi, richiamando il principio secondo cui rileva l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e il rapporto giuridico del quale i fatti costituiscono manifestazione. La giurisdizione si determina quindi sull’oggetto effettivo della domanda, non sulla prospettazione delle parti.
Sul punto il TAR richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 9716 del 2024, che ha ribadito come la decisione sulla giurisdizione dipenda dall’oggetto della domanda e dalla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere.
Il passaggio centrale è il richiamo a Cass. civ. Sez. I n. 34954 del 2023: la devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie sugli accordi integrativi o sostitutivi e sugli accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. e art. 15 della legge n. 241 del 1990 va scrutinata caso per caso. La giurisdizione esclusiva è configurabile solo quando la controversia ha ad oggetto immediato l’accordo stesso o la contestazione delle modalità e dell’illegittimità dell’esercizio di un potere autoritativo. Restano invece devolute al giudice ordinario le vicende meramente patrimoniali correlate all’accordo, quali l’accertamento di adempimenti e inadempimenti delle parti.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la controversia ha un evidente contenuto patrimoniale. Il ricorrente contesta il mancato pagamento di quanto dovuto in esecuzione del Protocollo; le amministrazioni, dal canto loro, hanno contestato plurimi inadempimenti relativi alla rendicontazione degli interventi e alle tempistiche di realizzazione, ritenendo non dovuto quanto richiesto. Si tratta quindi di una vicenda tra amministrazioni in posizione paritaria, rispetto alla quale non viene in rilievo alcuna spendita di potere autoritativo.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., il giudizio potrà essere proseguito davanti al giudice ordinario, presso il quale potranno essere riproposte le questioni di merito. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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