Revoca dell’interdittiva antimafia e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1271 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’interdittiva antimafia e la contestuale iscrizione dell’impresa nella white list, intervenute nel corso del giudizio, rendono improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., perché l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non è più idoneo a produrre alcun vantaggio per il ricorrente. Il giudice non è tenuto ad accertare l’illegittimità del provvedimento cessato quando la parte non abbia azionato alcuna domanda risarcitoria né dichiarato un interesse ai fini risarcitori, non operando in tal caso il meccanismo dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il venir meno della capacità dell’atto di incidere sulla sfera soggettiva dell’interessato integra una delle ipotesi tipiche di improcedibilità, distinta dal mero difetto di interesse originario.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce, in data 23 febbraio 2021, aveva negato l’iscrizione nella white list e adottato un’informazione antimafia interdittiva, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso, con richiesta di tutela cautelare anche monocratica, è stato proposto nel marzo 2021.

Nel corso del giudizio il Prefetto ha revocato l’interdittiva con provvedimento del 12 aprile 2022, disponendo contestualmente l’iscrizione della società nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Le amministrazioni resistenti hanno quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta per tabulas che il provvedimento gravato è stato revocato e che la società è stata iscritta nella white list. Tale circostanza integra un fatto intervenuto in corso di causa idoneo a rendere definitivamente inutile, sul piano pratico, un’eventuale pronuncia di annullamento.

Il Tribunale richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’annullamento dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5298 del 2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2768 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021).

Il Collegio sottolinea che la revoca ha fatto venir meno la capacità del provvedimento di incidere sulla posizione soggettiva della ricorrente, la quale non potrebbe ritrarre alcun vantaggio dal suo ipotetico annullamento giurisdizionale. Assume rilievo decisivo il fatto che la società non ha azionato alcuna domanda risarcitoria e non ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori: in presenza di tale interesse il giudice sarebbe stato tenuto ad accertare l’illegittimità degli atti, in ossequio all’art. 34, comma 3, c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese processuali in ragione dell’evoluzione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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