Valutazione di professionalità del magistrato e prerequisito dell’equilibrio (Cons. Stato n. 2017 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di professionalità del magistrato può esprimersi in senso negativo sulla base della sola carenza di uno dei prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio. I prerequisiti costituiscono le precondizioni immanenti e ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sul magistrato e precedono i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. La disciplina che richiede la carenza di due o più parametri si riferisce ai secondi e non si estende ai primi. Accertata la mancanza del prerequisito, la valutazione degli altri elementi diventa superflua e il relativo procedimento non subisce alcun vulnus. Le condotte extrafunzionali rilevano ai fini del prerequisito dell’equilibrio quando si riflettono sull’esercizio della giurisdizione, in particolare per chi riveste funzioni direttive o semidirettive.

Il Fatto

Una magistrata, con funzioni di Consigliere di Corte d’appello e in precedenza Presidente di Sezione, impugna davanti al TAR Lazio la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura le ha negato il superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2018, insieme con il decreto ministeriale e con il successivo provvedimento che le ha riconosciuto la valutazione solo dal settembre 2020.

La valutazione negativa si fonda sulla carenza del prerequisito dell’equilibrio, desunta da episodi del quadriennio 2014-2018: contegni irrispettosi verso colleghe al primo incarico, sottrazione alle turnazioni natalizie del 2017 e duplice accesso in Questura. Su quei fatti era già intervenuta una sentenza disciplinare, con perdita di due mesi di anzianità, e un procedimento di trasferimento ex art. 2 del r.d. n. 511/1946. Il TAR respinge il ricorso e la magistrata appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo principale: se il giudizio negativo presupponga la carenza grave di due o più parametri ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 160/2006, oggi trasfuso nell’art. 11-ter, comma 1, dopo le modifiche del d.lgs. n. 44/2024. La tesi dell’appellante confonde parametri e prerequisiti.

La Corte osserva che la circolare C.S.M. n. 20691 del 2007 distingue, al Capo III, i prerequisiti dai parametri del Capo IV. Il Capo XI, punto 1, lett. a), collega l’esito negativo al profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio: la disgiuntiva dimostra che basta la carenza di uno solo. Diversamente, la lett. b) richiede la grave carenza di due o più parametri. La mancanza del prerequisito è quindi difetto più radicale e assorbe ogni altro accertamento.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui i prerequisiti hanno ancoraggio costituzionale e costituiscono il prius logico di ogni giudizio sul magistrato (Sez. VII n. 4401 del 2025; Sez. VII n. 9940 del 2024; Sez. V n. 5309 del 2019). Il C.S.M. può discostarsi dal parere del Consiglio Giudiziario, purché dia conto degli elementi istruttori e del percorso argomentativo (Sez. VII n. 5883 del 2023).

Sul versante del ne bis in idem, la Corte esclude la duplicazione sanzionatoria: la valutazione di professionalità è autonoma rispetto all’apprezzamento dei medesimi fatti in sede disciplinare (Sez. VII n. 9645 del 2024; Sez. VII n. 319 del 2024). La delibera ha valorizzato i contegni verso le colleghe come indici sintomatici di carenza di equilibrio, senza automatismi. Quanto ai due accessi in Questura, l’episodio è stato solo richiamato e non ha concorso alla motivazione del giudizio negativo: la doglianza sul punto è irrilevante.

Le condotte vessatorie verso colleghe inesperte non sono extrafunzionali, perché la gestione delle relazioni di lavoro rientra nei compiti del titolare di incarico semidirettivo. Il cattivo funzionamento dell’ufficio non scusa, anzi impone maggiore disponibilità. Le istanze istruttorie erano volte a confermare quella disfunzione, già ritenuta non scusante, e la loro reiezione non vizia il provvedimento, anche in applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. L’appello è infondato; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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