Revoca misure protezione testimoni giustizia e obbligo istruttoria accurata (Cons. Stato n. 2018 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di protezione disposte in favore dei collaboratori e testimoni di giustizia, la revoca o la rimodulazione del dispositivo di tutela richiede un’istruttoria accurata e attendibile sulla permanenza o sulla diminuzione delle minacce che ne avevano imposto l’adozione. Il sindacato del giudice amministrativo investe pienamente il rispetto della procedura di raccolta e valutazione delle informazioni, sotto i profili della completezza e dell’approfondimento istruttorio, mentre la scelta discrezionale sull’an e sul quomodo della misura resta sindacabile entro il perimetro della manifesta illogicità, incongruenza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Nelle ipotesi di revoca di un sistema tutorio applicato per lungo e ininterrotto periodo di tempo, la motivazione deve dare conto delle ragioni per cui i pericoli sono venuti a mancare o sono scemati. La mera derubricazione di un episodio intimidatorio, fondata sulla sola entità del fatto, non è idonea a escluderne la rilevanza ai fini della valutazione del livello di rischio.
Il Fatto
Il ricorrente, testimone di giustizia e vittima di reiterati episodi di estorsione da parte della criminalità organizzata, nonché titolare di un’impresa familiare esercitata presso un immobile confiscato, godeva dal 2011 del dispositivo di protezione della tutela su auto non protetta, corrispondente al quarto livello di rischio, con rimodulazioni nel corso degli anni tra il quarto e il terzo livello.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Interno ha revocato tale misura, sostituendola con la vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione e con la vigilanza dinamica dedicata presso la ditta. Il TAR Lazio, dopo aver acquisito una relazione riservata dell’UCIS, ha respinto il ricorso ritenendo insussistenti i vizi dedotti. L’interessato ha proposto appello, lamentando in particolare il difetto istruttorio e motivazionale per la sottovalutazione degli episodi di pericolo più recenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile l’ulteriore documentazione riservata depositata dall’Amministrazione, in quanto prodotta oltre il termine di cui agli artt. 73, comma 1, e 119, comma 1, c.p.a., senza alcuna allegazione sulle ragioni del tardivo deposito, disponendone lo stralcio dal fascicolo.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ricostruito il paradigma normativo nel d.l. n. 83 del 2002, convertito dalla legge n. 133/2002, e nel d.m. 28 maggio 2003, che prevede quattro livelli di rischio e quattro dispositivi di tutela, soggetti a revisione periodica. La valutazione sulla sussistenza di situazioni di pericolo è affidata all’Autorità preposta, attraverso un momento valutativo — raccolta delle informazioni, con il ruolo esclusivo dell’UCIS e della Commissione centrale consultiva — e un momento predittivo, di previsione su comportamenti di terzi.
Entrambi i momenti sono oggetto di sindacato giurisdizionale: il rispetto della procedura è presupposto di legittimità ed è scrutinabile sotto i profili della completezza e dell’esaustività; la scelta discrezionale resta invece verificabile per manifesta illogicità, incongruenza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il Collegio ha precisato che il controllo sulla tenuta logica della motivazione diviene più stringente in caso di revoca di un sistema tutorio applicato per lungo e ininterrotto periodo, dovendo l’Amministrazione dare conto delle ragioni per cui i pericoli sono venuti a mancare o sono scemati.
Applicando tali coordinate, il Consiglio ha ritenuto corretto che il riesame periodico si concentri sulla situazione dell’ultimo arco temporale, essendo già nota la vicenda pregressa. Tuttavia, con riguardo all’episodio incendiario più recente, dall’esame della documentazione acquisita è emerso che mancano atti istruttori da cui apprezzare le conclusioni dell’Amministrazione, sia quanto ai responsabili sia quanto alla matrice dell’evento. La sola derubricazione a danneggiamento seguito da incendio, fondata sull’entità del fatto, nulla dice sulla sua significatività rispetto al livello di rischio.
L’appello è stato pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata, accoglimento dei motivi aggiunti di primo grado e annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesercizio del potere. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Nota della Redazione
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