Bacini drenanti sottesi ad aree sensibili senza limite dei 10 km (TAR Molise n. 232 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 16, comma 2, dell’Allegato R.14.1 al Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise assoggetta ai limiti più restrittivi per lo scarico di acque reflue industriali gli scarichi recapitanti sia nelle aree sensibili corrispondenti a corpi idrici superficiali interni, sia nei bacini drenanti sottesi a tali corpi idrici. La delimitazione dei bacini drenanti entro la distanza di 10 km dalla linea di demarcazione di massimo invaso opera esclusivamente ai fini dell’individuazione delle aree sensibili nell’Allegato R6 del PTA, e non si estende alla diversa e autonoma nozione di bacino drenante richiamata dall’art. 16. Ne consegue che la prescrizione restrittiva si applica anche agli stabilimenti collocati in bacini drenanti posti oltre i 10 km, in quanto il silenzio della norma sulla delimitazione spaziale risponde a una finalità di specifica tutela delle acque. È infondata la tesi che circoscrive i limiti ai soli bacini ricompresi entro i 10 km, poiché in tal modo il riferimento ai bacini drenanti risulterebbe superfluo rispetto alla nozione di area sensibile.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento di lavorazione del latte nel Comune di Vinchiaturo, munito di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP e adottata con determinazione provinciale. A seguito di una modifica sostanziale relativa alla gestione delle acque reflue industriali, la società ha ottenuto una nuova AUA che imponeva il rispetto dei limiti di emissione previsti dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla Disciplina Scarichi del PTA regionale.
La società ha chiesto alla Provincia chiarimenti sull’esatta localizzazione dell’impianto e sulla disciplina applicabile, sostenendo con perizia tecnica la non applicabilità dei limiti previsti per le aree sensibili. La Provincia, con la nota impugnata, ha ritenuto applicabili i limiti più restrittivi dell’art. 16, comma 2, dell’Allegato R.14.1, in quanto lo stabilimento ricade nel bacino drenante sotteso all’area sensibile. La società ha impugnato tale provvedimento e i successivi atti di diniego, ottenendo in sede cautelare l’accoglimento dell’istanza con ordinanza n. 103/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto preliminarmente l’eccezione di tardività sollevata dal Comune, qualificando gli atti gravati come atti di conferma in senso proprio: essi derivano da una nuova istruttoria e da una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto, con nuova motivazione, e non dalla mera opposizione di un provvedimento precedente. Ha inoltre dichiarato irricevibile la memoria provinciale depositata oltre il termine dell’art. 73 cod. proc. amm. e ha estromesso il Ministero dell’Ambiente, privo di legittimazione passiva.
Nel merito, la questione interpretativa concerne l’ambito applicativo dell’art. 16, comma 2, dell’Allegato R.14.1. Il Collegio, re melius perpensa, ha abbandonato la lettura seguita in sede cautelare. Ha osservato che l’art. 91 del d.lgs. n. 152/2006 distingue le aree sensibili dai bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse, e che le regioni delimitano tali bacini.
Il limite dei 10 km dalla linea di demarcazione di massimo invaso compare nell’Allegato R6 del PTA ai soli fini dell’integrazione della nozione di area sensibile. L’art. 16, comma 2, invece, richiama i bacini drenanti sottesi senza porre alcuna delimitazione spaziale. Il silenzio della norma, secondo il Collegio, corrisponde a una finalità di specifica tutela delle acque e costituisce dato ermeneuticamente rilevante.
La lettura autonoma del bacino drenante trova conforto nella stessa consulenza tecnica di parte, secondo cui le nozioni di bacino drenante e area sensibile non sono coestensive. È inoltre l’unica ricostruzione che rende coerenti le disposizioni del PTA: la Tabella C dell’Allegato R6 colloca l’intero territorio comunale in parte nell’area sensibile e per il resto nel bacino drenante, assoggettandolo integralmente alla disciplina più rigorosa. L’immissione di inquinanti nel bacino non cessa di attentare all’integrità dell’area a valle per il solo superamento dei 10 km.
Le determinazioni impugnate risultano pertanto scevre dai vizi denunciati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda e della scarsa chiarezza delle previsioni del PTA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.