Vincolo di inedificabilità autostradale, carattere assoluto e divieto di SCIA in sanatoria (TAR Puglia, Sez. I, n. 275 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere – quali un pozzo artesiano e una vasca ad uso irriguo – all’interno della fascia di rispetto autostradale integra una violazione del vincolo d’inedificabilità di carattere assoluto, che non ammette deroghe né può essere sanato mediante SCIA in sanatoria. In sede di sommaria delibazione propria del giudizio cautelare, la sussistenza di tale vincolo e l’insistenza delle opere nella zona protetta escludono la configurabilità del fumus boni juris ai fini della sospensione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. La risalenza temporale delle opere non costituisce di per sé elemento idoneo a fondare l’accoglimento dell’istanza cautelare, potendo al più rilevare ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Comune di Orta Nova aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un pozzo artesiano e a una vasca ad uso irriguo, insistiti alla progressiva chilometrica ricadente in prossimità del tracciato autostradale. L’ordinanza traeva origine da un esposto della società concessionaria autostradale e da successivi accertamenti della Polizia Locale, nonché dalla dichiarazione di inefficacia di una SCIA in sanatoria presentata dall’interessato.
Avverso tale determinazione il ricorrente articolava motivi di doglianza, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Si costituivano in giudizio sia la società autostradale, evidenziando l’insistenza delle opere nella fascia di rispetto, sia il Comune, sostenendo la legittimità del provvedimento repressivo.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze articolate dal ricorrente non evidenziassero profili di fondatezza tali da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris.
A fondamento di tale conclusione il Collegio ha posto l’insistenza del manufatto all’interno della fascia di rispetto autostradale, richiamando il carattere assoluto del relativo vincolo d’inedificabilità. Tale connotazione, come rappresentato dalla società concessionaria nella propria nota depositata in atti, non consente eccezioni né ammette forme di sanatoria per opere realizzate nell’area protetta.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, giustificandola in ragione della risalenza temporale delle opere oggetto del provvedimento demolitorio, senza che tale circostanza assumesse tuttavia rilievo ai fini della decisione sull’istanza.
In esito alla camera di consiglio, l’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con ordinanza esecutiva da parte dell’Amministrazione e comunicazione alle parti a cura della Segreteria. Il Collegio ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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