Capacità economica dell’impresa agricola dalla dichiarazione IVA e revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 288 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione del professionista e la visura camerale non sono elementi vincolanti per la valutazione della capacità economica dell’impresa, che la Prefettura può desumere dal volume d’affari al netto degli acquisti per le imprese agricole. La dichiarazione IVA presentata dopo la domanda di nulla osta non può essere considerata ai fini della dimostrazione della capacità economica, se la relativa censura è formulata solo in memoria e non nel ricorso introduttivo.

Il Fatto

La società agricola e due lavoratori stranieri impugnavano i provvedimenti con cui la Prefettura di Mantova aveva revocato i nulla osta alla conversione dei permessi di soggiorno da stagionali a non stagionali, rilasciati in data 6.11.2025. I ricorrenti chiedevano la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti, deducendo che l’impresa possedeva i requisiti di capacità economica necessari e che la dichiarazione IVA 2026, presentata dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto essere considerata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il motivo relativo alla mancata considerazione della dichiarazione IVA 2026 era stato proposto solo con la memoria del 25.7.2026, e non con il ricorso, risultando pertanto tardivo. Sul merito della capacità economica dell’impresa, il collegio ha richiamato l’art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, il quale, in considerazione delle peculiarità delle imprese agricole, consente di desumere la capacità economica dal volume d’affari al netto degli acquisti, anziché dal reddito imponibile.

La Prefettura aveva correttamente applicato tale parametro, che risultava negativo per euro -1.192.375 dalla dichiarazione IVA 2025. Il Tribunale ha precisato che l’asseverazione del professionista non è vincolante per l’Amministrazione e che la visura camerale e le domande di contributi PAC non risultano idonee a dimostrare la capacità economica dell’impresa, essendo documenti che non attestano la consistenza reddituale o la solidità finanziaria richiesta dalla norma.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha ritenuto che le censure formulate non presentassero sufficienti profili di fondatezza, respingendo la domanda cautelare. La decisione si fonda sulla valutazione sommaria tipica della fase cautelare, in cui è sufficiente accertare la non manifesta infondatezza del ricorso e la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura.

La condanna alle spese è stata disposta in applicazione del principio di soccombenza, con liquidazione in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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