Divieto detenzione armi e revoca porto di fucile nella legge sulla caccia (TAR Toscana n. 1424 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condotta che integra una delle violazioni previste dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di caccia, l’amministrazione non può ricorrere al potere generale di divieto di detenzione di armi di cui all’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e alla conseguente revoca dell’atto abilitativo senza fare applicazione dei presupposti tipizzati dall’art. 32 della legge n. 157/1992, che richiede la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale divenuto esecutivo e, per molte fattispecie, la recidiva. La normativa speciale esaurisce la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto e circoscrive la discrezionalità amministrativa. Il ricorso al T.U.L.P.S. resta consentito solo quando l’infrazione, pur compiuta nell’esercizio venatorio, per le sue particolari modalità concreti un abuso della licenza ulteriore o diverso, non riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge sulla caccia, e la cui ricostruzione evidenzi una possibile lesività anche per la sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente era da lungo tempo titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, da ultimo rinnovata. Nei suoi confronti interveniva una denuncia per il reato di cui all’art. 21, primo comma, lett. r), della legge n. 157/1992, per avere usato a fini di richiamo richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico.
Il Prefetto di Lucca disponeva quindi il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., valorizzando il disvalore etico della condotta e l’elusione delle regole dell’attività venatoria. Il Questore, richiamando quel provvedimento, revocava la licenza di porto di fucile. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza richiamando l’interpretazione della sentenza della Seconda Sezione n. 616 del 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso applicando il criterio della ragione più liquida, secondo l’indirizzo richiamato di TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 maggio 2023, n. 1123 e Cons. Stato sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951. Sufficiente a determinare l’accoglimento è la fondatezza del secondo motivo, relativo ai rapporti tra la legge n. 157/1992 e il potere generale dell’art. 39 T.U.L.P.S.
La difesa erariale ha lealmente ammesso che la più recente giurisprudenza della Sezione ha concluso per la fondatezza della tesi del ricorrente. Il Tribunale richiama allora l’argomentazione della propria decisione 21 ottobre 2024, n. 1187: l’art. 30 della legge n. 157/1992 prevede le sanzioni contravvenzionali, mentre l’art. 32 individua i casi in cui alle sanzioni penali si accompagnano sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza, richiedendo la pronuncia di sentenza di condanna definitiva o decreto penale esecutivo e, per molte fattispecie, la recidiva. Tali presupposti non sussistono e l’amministrazione non ha motivato con riferimento all’art. 32.
La sanzione dell’art. 32 esaurisce dunque la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto. All’amministrazione non è consentito oltrepassare tale previsione applicando una normativa più generale senza motivare sulla sussistenza degli ulteriori presupposti. Il ricorso al T.U.L.P.S. è ammesso solo quando l’infrazione concreti un abuso della licenza ulteriore o diverso, non riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge speciale, come precisato da TAR Brescia, sez. I, n. 849/2018 e TAR Lazio, Roma, sez. 1 ter, n. 9389/2017.
Il Collegio respinge le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato volte a un ripensamento. L’esclusione del rapporto di specialità è inconferente, poiché la decisione richiamata non esclude il concorso dei due istituti nei casi di abuso ulteriore e di possibile lesività per la sicurezza pubblica. Il richiamo alla modificazione dell’art. 9 della Costituzione, peraltro non menzionato nell’atto prefettizio, non muta le coordinate ricostruttive: la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi va riferita alle leggi di specifica tutela, non a complessi normativi preordinati a interessi diversi.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del divieto di detenere armi e del consequenziale provvedimento di revoca della licenza, adottato dal Questore in virtù della sua natura puramente conseguenziale. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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