Valutazioni concorsuali non sindacabili nel merito salvo illogicità manifesta (TAR Lazio n. 16947 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito, ma solo sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta, travisamento dei fatti o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La mera disomogeneità dei punteggi conseguiti nelle diverse prove costituisce esito possibile della selezione, mirando le prove a vagliare differenti capacità del candidato. La fissazione di una soglia minima di sufficienza risponde all’esigenza ragionevole di stringente selezione dei più meritevoli e garantisce la par condicio tra i partecipanti. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo titolare di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per la classe di concorso A040 nella Regione Sicilia. Alla prova orale la Commissione gli attribuiva 64/100, inferiore alla soglia di sufficienza di 70/100 prevista dalla lex specialis, con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito regionale definitiva.

Il candidato impugnava gli esiti della prova orale, la graduatoria e una vasta serie di atti presupposti, deducendo l’illogicità della soglia rispetto alla media complessiva delle prove, l’erronea attribuzione di un punteggio superiore al massimo del descrittore, le carenze degli strumenti informatici messi a disposizione e l’incertezza sulle modalità di formulazione delle tracce. Chiedeva in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale delle norme primarie richiamate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui le valutazioni delle commissioni di concorso non sono sindacabili nel merito, ma unicamente per illogicità manifesta, travisamento o contraddittorietà evidente, non potendo il giudice sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo valutatore (TAR Lazio, Sez. III bis, n. 5167 del 2025).

Quanto alla pretesa sproporzione tra i voti delle diverse prove, il Tribunale osserva che la disomogeneità dei punteggi costituisce esito possibile di una selezione che mira a verificare capacità differenti. La Commissione ha applicato correttamente le griglie di valutazione ministeriali, accettate dal candidato con la domanda e non contestate in sede di prova.

Sulla soglia di 70/100, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 5639 del 2015: la previsione risponde all’esigenza ragionevole di selezionare i più meritevoli e garantisce la par condicio tra i concorrenti, coerentemente con l’art. 97 Cost. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di superamento, esercitabile nei limiti della ragionevolezza.

L’erronea collocazione del punteggio 28 in un descrittore con massimo 27 viene qualificata come mero errore materiale, non idoneo a pregiudicare la comprensibilità della valutazione, anche perché ogni altro punteggio della riga precedente sarebbe stato peggiorativo per il candidato. Quanto agli strumenti informatici, tutti i candidati sono stati messi in condizione di esporre la lezione, senza che le criticità tecniche siano state segnalate durante la prova.

Il Collegio ritiene infine la questione di costituzionalità priva del requisito della non manifesta infondatezza e rigetta il ricorso, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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