Illegittima estensione automatica dell’obbligo ai prestatori UE (TAR Lazio n. 6282 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura nazionale che estende ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri gli obblighi di verifica della maggiore età degli utenti costituisce una deroga al principio del paese d’origine. Tale deroga è legittima solo se la misura sia riferita a prestatori specificamente individuati e se siano state osservate le condizioni procedurali di cui all’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE, consistenti nella preventiva interlocuzione con lo Stato membro di origine e nella notifica alla Commissione europea. L’inserimento in una lista predisposta dall’autorità di regolazione non esonera dall’osservanza di tali oneri procedurali, che costituiscono presupposto essenziale di legittimità della misura derogatoria e non possono essere assolti solo in sede di contestazione degli inadempimenti. In assenza di piena armonizzazione europea, resta ammessa una soluzione transitoria nazionale, purché conforme all’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dotata di un meccanismo di adeguamento alla normativa europea sopravvenuta.
Il Fatto
Una società stabilita a Cipro, gestore di un sito web di contenuti per adulti, ha impugnato la delibera AGCOM n. 96/25/CONS e la successiva comunicazione recante la lista dei soggetti tenuti alla verifica della maggiore età degli utenti. La ricorrente, operante in Italia da altro Stato membro, lamentava la violazione del principio del paese d’origine e delle garanzie procedurali previste per le misure derogatorie. L’AGCOM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della delibera, mentre l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la delibera non era immediatamente lesiva per i prestatori stabiliti in altri Stati membri, essendo l’efficacia degli obblighi subordinata all’adozione della lista. L’effettiva lesione si è attualizzata solo con la comunicazione del 31 ottobre 2025, tempestivamente impugnata. Accolta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, estranea all’adozione degli atti.
Nel merito, il Collegio ha distinto i due profili della censura. Ha ritenuto infondato il primo, relativo alla natura generale e astratta della misura. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-376/22, ha affermato che il meccanismo della lista, individuando specificamente i prestatori interessati, supera il carattere indiscriminato evidenziato dalla Commissione europea e conferisce alla prescrizione natura individualizzata.
Ha invece accolto il secondo profilo. L’art. 4, comma 2, dell’Allegato A alla delibera estende automaticamente l’obbligo ai prestatori stabiliti in altri Stati membri al decorso di tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza la preventiva interlocuzione con lo Stato di origine e la notifica alla Commissione. Sul punto, il TAR ha escluso che tali adempimenti possano essere rinviati alla fase sanzionatoria. La procedura derogatoria costituisce un presupposto di legittimità della misura e il suo rinvio svuoterebbe le garanzie procedurali, che tutelano il principio del paese d’origine e la fiducia reciproca tra Stati membri.
Il TAR ha invece respinto il motivo relativo alla violazione del DSA, ritenendo che l’armonizzazione non sia piena, versandosi in una fase transitoria in cui le soluzioni nazionali sono ammesse purché conformi all’art. 3 della direttiva e-commerce e dotate del meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 4, comma 3, dell’Allegato A. In tal senso, l’intervento nazionale è espressione del principio di leale cooperazione. Per la stessa ragione è stata respinta la censura sul difetto di motivazione.
Nota della Redazione
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