Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 4099 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito fatto valere, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme quantificate dal creditore non è perciò definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza dell’Ente debitore va dichiarata e allo stesso va assegnato un termine per l’esecuzione. Nel caso di inutile decorso di tale termine, il commissario ad acta è nominato sin d’ora, assume le funzioni solo se investito dal creditore e non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività demandata nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non essendo stata soddisfatta la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna dell’Ente alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei patroni antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il Tribunale precisa però la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: quanto a capitale residuo e interessi, misura e decorrenza andranno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta quindi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre dell’intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Su queste basi il ricorso è accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori maturati e legittimamente richiesti, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.