Ottemperanza del giudicato sulla Carta del Docente: inottemperanza ministeriale e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2279 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, la pretesa fatta valere dal creditore, se sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione debitrice, deve ritenersi fondata, in quanto basata su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo rispetto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e seguenti cod. civ. È comunque necessario attendere la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, prima di poter avviare l’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa in primo grado dinanzi al Tribunale di Milano, agiva nuovamente in giudizio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata, l’Amministrazione non aveva provveduto a soddisfare la pretesa. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza della pretesa in quanto sostenuta da un titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma è volto esclusivamente a garantirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili.
Con specifico riferimento agli interessi, il Collegio ha affermato che l’importo calcolato dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo esserne verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri di cui agli artt. 1283 e seguenti cod. civ. Il Tribunale ha inoltre accertato la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condizione necessaria per l’avvio dell’azione di recupero coattivo.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con l’espressa previsione che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà diritto ad alcun compenso.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ha accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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