Notifica ex art. 140 c.p.c. nulla travolge gli atti sanzionatori edilizi (TAR Sicilia n. 1300 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è valida solo se la relata attesta in modo specifico i tre adempimenti essenziali: il deposito della copia presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. L’omessa attestazione di tali formalità determina la nullità della notificazione, che non incide sulla validità intrinseca del provvedimento ma ne impedisce la legale conoscenza e si riflette sulla legittimità degli atti successivi che su di esso si fondano. Ne consegue l’illegittimità derivata dell’accertamento di inottemperanza, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della sanzione pecuniaria, difettando il presupposto della conoscenza dell’ordine di demolizione e della conseguente possibilità di ottemperarvi nel termine di legge.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 1995 e nel 2004 due istanze di condono edilizio relative a una villetta nel Comune di Carini e a un manufatto accessorio, versando oblazione e oneri. Dopo una richiesta istruttoria del 2006, l’Amministrazione riattivava il procedimento solo nel 2021, contestando la presenza di ulteriori opere non condonate e assegnando un termine per la demolizione e l’integrazione documentale.
Nel 2022 il Comune notificava, nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., il diniego di condono; nel 2023 l’ordinanza di demolizione; nel 2024 l’accertamento di inottemperanza, la sanzione pecuniaria e, da ultimo, l’acquisizione gratuita con immissione in possesso e sgombero. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo anzitutto la nullità delle notificazioni, mai validamente portate a sua conoscenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la questione notificatoria, ritenendola dirimente. L’art. 140 cod. proc. civ. presuppone l’irreperibilità del destinatario o delle persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ. e impone tre adempimenti: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso di avvenuto deposito e invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali formalità la relata deve dare menzione specifica, a pena di nullità, non essendo sufficiente una generica attestazione dell’ufficiale notificatore né potendo l’omissione essere sanata successivamente.
Nel caso di specie le relate non attestano i tre adempimenti. Per il diniego di condono è prodotto un avviso di ricevimento, ma la relata non indica gli estremi identificativi della missiva, né risulta l’esito della comunicazione; per l’ordinanza di demolizione l’avviso di ricevimento è del tutto assente. Tali omissioni generano assoluta incertezza sul perfezionamento del procedimento notificatorio.
La Corte precisa che la notificazione è elemento esterno al provvedimento, collocato nella fase integrativa dell’efficacia: la sua nullità non incide sulla validità intrinseca dell’atto, ma rileva sugli atti successivi che su di esso si fondano. La mancata valida comunicazione ha impedito al ricorrente di acquisire legale conoscenza del diniego e dell’ordine di demolizione, precludendogli di ottemperarvi nel termine di novanta giorni per evitare le conseguenze sanzionatorie.
Difettano dunque i presupposti dell’accertamento di inottemperanza, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della sanzione amministrativa irrogata per la medesima inosservanza, che vengono annullati con assorbimento di ogni ulteriore censura. Ugualmente accolti sono i motivi aggiunti avverso l’ordinanza di formale acquisizione, per la medesima ragione.
Residua lo scrutinio del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione, che il Collegio ritiene legittimi. Quanto al condono, la mancata integrazione documentale entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994 costituisce causa autonoma di improcedibilità della domanda, non risultando la richiesta di proroga adeguatamente motivata. Quanto alle opere, il portale con torre, il gazebo e la piscina interrata, per consistenza e caratteristiche costruttive, esulano dalla nozione di pertinenza urbanistica e integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetta a permesso di costruire e quindi a demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Nota della Redazione
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