Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta Docente (TAR Puglia n. 1506 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato. L’omessa costituzione dell’Amministrazione e la mancata prova dell’avvenuto adempimento legittimano l’ordine di esecuzione entro il termine di sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e munita di certificazione di passaggio in giudicato. Non essendo stato eseguito il pagamento, la ricorrente ha adito il TAR Puglia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme e che era decorso invano il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima dell’inizio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice.
Ha inoltre accertato la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza azionata, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Bari del 13 febbraio 2025.
Quanto al merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non si era costituita in giudizio, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia. Sul presupposto della persistente omessa esecuzione, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza.
La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, ove il ritardo era stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00 in favore dei difensori antistatari. Copia della sentenza è stata infine trasmessa alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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