Variante urbanistica generale e occupazione d’urgenza: termini e deleghe (Cons. Stato n. 7510 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante generale al piano urbanistico comunale, in quanto rivolta all’intero territorio e non a singole aree, va impugnata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione; solo la variante che incide in modo singolare su un bene determinato, imprimendovi un vincolo preordinato all’espropriazione, si impugna dalla comunicazione o dalla piena conoscenza. Il decreto di occupazione d’urgenza adottato dal soggetto delegato è imputabile giuridicamente all’autorità delegante, che ha promosso e concluso il procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità. Il requisito dell’urgenza posto dall’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 non esige autonoma motivazione quando il vincolo e la pubblica utilità siano già stati dichiarati e i finanziamenti reperiti. La rinotifica del decreto per differire la data di immissione in possesso non integra un nuovo provvedimento e non impone la rinnovazione del procedimento. La determinazione dell’indennità di esproprio resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La proprietaria di due particelle catastali impugna davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, gli atti della procedura espropriativa relativa a opere sostitutive di un passaggio a livello. Tra gli atti impugnati figura il decreto di occupazione d’urgenza emesso dalla società delegata, oltre alla delibera consiliare di variante al piano urbanistico comunale.
Il TAR dichiara irricevibile per tardività il ricorso contro la delibera, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e rigetta nel resto, compensando le spese. La proprietaria appella articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la ritenuta tardività dell’impugnazione della delibera di variante. Il Collegio rileva che si tratta di provvedimento a carattere generale, perché interessa l’intero territorio comunale e non singole aree. Ne deriva che il termine di sessanta giorni decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione sul Bollettino regionale, con conseguente scadenza al 30.10.2022. Il ricorso, proposto il 10.4.2024, è quindi tardivo. La decisione si allinea all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla pubblicazione salvo che la variante incida in modo singolare su uno specifico bene (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8160 del 2023).
Sul secondo motivo, relativo alla competenza della società delegata, il Consiglio osserva che la società ferroviaria ha promosso e concluso il procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, previa comunicazione di avvio e esame delle osservazioni. Il decreto di occupazione, emesso dalla delegata, è dunque pienamente legittimo; e anche a voler configurare una mera delega di firma, l’imputazione dell’atto e dei suoi effetti resta in capo alla delegante.
Il terzo e il quarto motivo riguardano le comunicazioni. La documentazione dimostra la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio all’Albo pretorio e la notizia ai singoli proprietari, la conclusione della conferenza di servizi, la comunicazione ex art. 16 d.P.R. n. 327/2001 e la presentazione di osservazioni poi respinte. Quanto all’elenco dei soggetti espropriati, la Corte esclude il vizio e comunque la sua natura invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, mancando la prova di una lesione concreta.
Il quinto motivo concerne il requisito dell’urgenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza per cui la realizzazione di ogni opera pubblica, specie con finanziamenti reperiti, è di per sé urgente, e la motivazione richiesta dall’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 non si distingue sostanzialmente da quella dell’art. 22 (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1940 del 2022). Il sesto motivo è respinto perché il decreto è unico: la seconda notifica ha solo differito la data di immissione in possesso, senza rinnovazione di fatti e interessi. L’ultimo motivo è rigettato, essendo la questione dell’indennità devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001.
Nota della Redazione
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