Difetto reddituale del datore esclude permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Liguria n. 53 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto dei presupposti normativamente prescritti, tra cui il requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il cittadino extracomunitario non ha diritto a un titolo di soggiorno per attesa occupazione. Il permesso per attesa occupazione è configurabile solo se il rapporto di lavoro cessi per fatti sopravvenuti all’istanza di regolarizzazione, previo accertamento dell’effettiva sussistenza ab origine dei requisiti. Spetta agli Sportelli Unici valutare la serietà delle ragioni addotte e la non strumentalità della domanda. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina, rientrando nella discrezionalità del legislatore la definizione dei presupposti della legalizzazione, salvo il limite della manifesta arbitrarietà.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato. L’istanza era stata avanzata dal datore di lavoro, che aveva manifestato l’intenzione di assumere il lavoratore come collaboratore familiare non convivente.
La Prefettura aveva chiesto integrazioni sul reddito e sul luogo di lavoro e la correzione dei dati personali del datore. In assenza di riscontro, lo Sportello Unico ha formulato preavviso di rigetto, rilevando l’insufficienza del reddito e l’illogicità del luogo di svolgimento della prestazione. Acquisito il parere sfavorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha emanato il decreto di ripulsa. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 103, comma 9, del d.l. n. 34/2020, sostenendo che l’inerzia del datore non potesse pregiudicare il suo diritto al permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’orientamento consolidato sull’art. 103 del d.l. n. 34/2020: in caso di diniego dell’emersione per difetto dei presupposti, tra cui il requisito reddituale del datore, il cittadino extracomunitario non vanta alcun titolo per rimanere in attesa di impiego (Cons. St., sez. III, n. 2472 del 2023; Cons. St., sez. III, n. 8576 del 2022; T.A.R. Liguria, sez. II, n. 701 del 2022).
Il permesso per attesa occupazione resta possibile solo nel diverso caso in cui il rapporto cessi per fatti sopravvenuti all’istanza, sempre che i requisiti sussistessero ab origine. Le circolari ministeriali n. 4623 del 17 novembre 2020 e n. 3625 dell’11 maggio 2021 ammettono analoga soluzione per motivi oggettivi, come il decesso del datore, imponendo agli Sportelli Unici di verificare la non strumentalità della domanda.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 209 del 24 novembre 2023 della Corte costituzionale, che ha giudicato legittima la disciplina. Il legislatore gode di ampia discrepanzionalità nella definizione dei presupposti della legalizzazione, non superando la fattispecie il limite della manifesta arbitrarietà. Il reddito minimo assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema e di garantire la sostenibilità del costo del lavoro.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego. Il reddito del datore era di gran lunga inferiore al minimo annuo di € 27.000,00 fissato dall’art. 9, comma 2, del D.I. 27 maggio 2020, per cui i requisiti non sussistevano ab origine. Inoltre la domanda è apparsa inattendibile, indicando quale luogo delle mansioni di assistente familiare l’abitazione del lavoratore stesso, senza spiegazioni nemmeno in giudizio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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