Varianti al piano di recupero e rilevanza della tavola vincolante (Cons. Stato n. 267 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra le diverse tavole di un piano urbanistico attuativo, tutte dichiarate vincolanti dalle norme di attuazione, prevale il dato sostanziale espressivo della volontà pianificatoria rispetto al contenuto grafico, che è per sua natura soggetto a errori e refusi. È pertanto legittima la variante che adegua la tavola grafica a quella recante il rilievo delle cubature vincolanti. La cubatura realizzata in eccesso rispetto alla volumetria esistente prevista dal piano, quand’anche assentita con provvedimento non annullato dall’organo sovraordinato, non può essere aggiunta alla nuova cubatura ammissibile, ma va defalcata da quest’ultima in sede di rilascio dei futuri titoli edilizi. Il giudice amministrativo può respingere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria quando la documentazione versata in atti risulti sufficiente a comprendere il contenuto del piano e gli effetti della variante.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di una particella ricadente nella zona di recupero del centro storico di un comune altoatesino, impugnava davanti al T.R.G.A. di Bolzano la deliberazione giuntale di adozione della sessantaquattresima modifica al Piano di Recupero, il provvedimento definitivo di approvazione, il diniego dell’opposizione presentata ex art. 183, comma 5, L.R. n. 2/2018, la concessione edilizia in variante e la licenza d’uso parziale.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e dichiarava inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, per tardività e carenza di interesse, stante l’omessa impugnazione della concessione originaria. Proponeva appello la proprietaria, lamentando il difetto di istruttoria e la violazione della legge provinciale n. 9/2018 in materia di contenimento del consumo di suolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello nel merito, ritenendo assorbiti i profili di inammissibilità in virtù del principio della ragion più liquida, richiamato dalle Adunanze plenarie n. 5 del 2015. La controversia viene circoscritta alle sole vicende urbanistiche relative alla minima unità di intervento confinante con la proprietà dell’appellante, restando estranee al thema decidendum le previsioni del piano del 1995 e le modifiche del 2019 non impugnate.
Quanto alla richiesta istruttoria, il Consiglio di Stato ritiene la documentazione già acquisita sufficientemente chiara. I quesiti tecnici proposti trovano in parte risposta univoca nei documenti versati in atti, in parte sono irrilevanti e in parte attengono ad aspetti giuridici di competenza del giudice. La rinnovazione dell’istruttoria va pertanto respinta.
Sul merito, la Corte affronta il contrasto tra la tavola del piano normativo e quella del rilievo cubature. Entrambe sono dichiarate vincolanti dalle norme di attuazione. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, in caso di contrasto tra parti del piano, prevale quella normativa su quella grafica (Cons. Stato n. 966 del 2025; Cons. Stato n. 2329 del 2021). La tavola del piano normativo, pur così denominata, ha contenuto sostanzialmente grafico e riporta i dati provenienti dal rilievo cubature. È quindi corretta la variante che ha rettificato la tavola grafica adeguandola al dato del rilievo, espressivo della volontà pianificatoria originaria.
Il passaggio centrale riguarda le volumetrie. La Corte osserva che l’illegittimità della cubatura realizzata in forza della concessione del 1992 non è stata fatta valere dall’organo sovraordinato, che con deliberazione n. 2293 del 1998 ha esercitato il proprio potere discrezionale di non annullamento: effetti ormai consolidati. Ciò non significa però che l’eccesso di volume possa sommarsi alla nuova cubatura ammissibile. Il Collegio afferma che tale eccesso dovrà essere ufficialmente rilevato e defalcato dai metri cubi ancora disponibili in sede di eventuale rilascio di nuovi titoli edilizi.
La sentenza di primo grado va confermata con parziale diversa motivazione, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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