Verifica assoggettabilità a VIA per variazione rapporto rifiuti pericolosi e non pericolosi (Cons. Stato n. 10044 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un impianto autorizzato a trattare un quantitativo complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi non può ripartire autonomamente la proporzione tra le due categorie, ove tale ripartizione risulti già cristallizzata nel provvedimento autorizzatorio e nella connessa polizza fideiussoria. La variazione della proporzione costituisce modifica del progetto ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 e va sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA, espressione dei principi di precauzione e prevenzione che governano la materia ambientale. L’amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, può legittimamente imporre un supplemento istruttorio quando l’aumento dei rifiuti pericolosi trattati incrementi il carico potenziale sulle matrici ambientali rispetto al trend consolidato. La nota che impone tale verifica è atto impugnabile, integrando un arresto endoprocedimentale potenzialmente lesivo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto che tratta rifiuti speciali liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, autorizzato per una portata complessiva ripartita tra le due categorie e assistita da polizza fideiussoria. Intendendo modificare la proporzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto del quantitativo complessivo assentito, la società ha presentato alla Regione una richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006.

La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale ha ritenuto necessario sottoporre le modifiche alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. La società ha impugnato la relativa nota e, in seguito, anche la comunicazione con cui l’amministrazione ha riscontrato una seconda istanza. Il TAR per la Calabria ha riunito i ricorsi e li ha accolti, annullando i provvedimenti sul presupposto che la società fosse già autorizzata a ripartire le quote secondo le proprie scelte imprenditoriali. La Regione ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per non impugnabilità degli atti. La tesi regionale, secondo cui le note costituirebbero mere determinazioni istruttorie prive di lesività, non è condivisa. Le comunicazioni impongono alla società un oneroso supplemento istruttorio, suscettibile di sfociare, in caso di verifica positiva, in un nuovo e più gravoso procedimento di VIA. Sussiste dunque un arresto endoprocedimentale potenzialmente lesivo della posizione giuridica vantata, che legittima l’impugnazione.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo regionale. Il TAR aveva qualificato il maggior carico ambientale come mera considerazione fattuale, priva di incidenza sul dato giuridico, poiché quel carico sarebbe stato già autorizzato. La Corte ribalta l’assunto: la Regione dimostra che il rapporto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi era stato espressamente considerato nella domanda di rinnovo e che tale dato aveva conformato il rilascio della cauzione. La ripartizione non è quindi rimessa all’arbitrio del gestore.

La Struttura Tecnica di Valutazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto non irragionevolmente che la VIA del 2007 non fosse sufficiente a garantire la variazione del trend di smaltimento, con l’aumentato impiego di solventi e materiali suscettibili di incidere sulla matrice ambientale. L’aumento dei rifiuti pericolosi, anche in assenza di pregiudizio immediato, giustifica l’applicazione dei principi di precauzione e prevenzione.

La norma invocata prevede una valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedura da avviare, anche per le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati agli allegati alla parte seconda del decreto, tra cui rientra la fattispecie. Non era pertanto irragionevole sottoporre la variazione a una valutazione, peraltro non particolarmente gravosa. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, i ricorsi di primo grado sono respinti, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *