Ottemperanza per il pagamento degli accessori sulla Carta Docente (TAR Sardegna n. 1005 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda volta a ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme già corrisposte prima della notifica del ricorso deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Resta, invece, accoglibile la domanda relativa alla corresponsione della maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sulle somme tardivamente erogate, atteso che il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non incide sul diritto ai predetti accessori. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta in persona di un funzionario dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente verificato che il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva depositato documentazione comprovante l’avvenuto accreditamento della somma capitale di euro 1.500,00 in data 16 gennaio 2026, ossia in epoca antecedente alla notifica del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 28 aprile 2026.
Conseguentemente, la domanda diretta a ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento del capitale è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, mancando al momento della proposizione del ricorso l’interesse ad agire con riferimento alla sorte capitale. Il giudice ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del TAR Lazio, sez. V, 6 marzo 2026, n. 4303, secondo cui l’avvenuto pagamento precedente alla notifica del ricorso determina la carenza di un interesse attuale.
La domanda è stata, invece, accolta con riferimento alla pretesa di corresponsione della maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte. Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 19 aprile 2025 ed era passata in giudicato, ma l’amministrazione aveva effettuato il pagamento solo in data successiva, lasciando inutilmente decorrere il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Tale ritardo non elide il diritto del creditore agli accessori, che permangono fino alla data dell’effettivo pagamento.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già in servizio presso l’amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state infine compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
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Nota della Redazione
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