Porto d’armi, conflitto familiare e pericolo di abuso: legittima la revoca (Cons. Stato n. 10045 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il ritiro della licenza di porto di fucile e il divieto di detenzione si giustificano allorché l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di un uso improprio delle armi. Tale valutazione si connota in modo peculiare, perché l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi comporta la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone su quello del privato. La prognosi di pericolo ha natura preventiva e probabilistica, non sanzionatoria: essa non presuppone un abuso già avvenuto e può fondarsi anche su un singolo episodio obiettivamente grave, quale un conflitto endofamiliare accertato. L’incensuratezza e l’assenza di denunce o di procedimenti penali non dimostrano di per sé l’illegittimità del divieto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Veneto la revoca del porto di fucile per uso tiro a volo e del relativo libretto, disposta dal Questore, e il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti con obbligo di cessione, emanato dal Prefetto.
Il giudice di prime cure ha respinto il gravame, richiamando il principio tempus regit actum e ritenendo non sindacabile nel merito il potere tecnico-discrezionale esercitato, nonché sufficiente anche un singolo episodio, per la sua obiettiva gravità, a fondare la prognosi di pericolo. L’interessato ha proposto appello, deducendo travisamento dei fatti e sviamento di potere: la revoca sarebbe irragionevole perché rivolta a un cittadino incensurato, inserito nel contesto lavorativo e sociale, incorso in una sola reazione eccessiva. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con formula di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento costante della Sezione: il ritiro della licenza o il divieto di detenzione sono giustificati quando l’Amministrazione abbia valutato in modo non irragionevole la concretezza e l’attualità del pericolo di un uso improprio delle armi. La valutazione si distingue da quella compiuta per provvedimenti permissivi di diverso tipo, perché, in mancanza di un diritto assoluto al porto d’armi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha inteso evitare che una situazione obiettivamente rischiosa, legata al coinvolgimento dell’interessato in contrasti con i familiari, potesse degenerare. Tale circostanza incide sull’affidabilità nella detenzione e nel porto dell’arma e legittima la decisione amministrativa altamente discrezionale di revocare la licenza e di vietare la detenzione.
La Corte richiama la sentenza n. 10592/2023 della stessa Sezione, che in un caso in parte analogo ha affermato la necessità di un sindacato pieno e particolarmente penetrante del giudice amministrativo, esteso al controllo dei fatti posti a fondamento del provvedimento e alla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, di tipo probabilistico per la natura preventiva della misura. In quella sede si è precisato che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi.
Da tali principi il Collegio trae l’infondatezza delle censure. I provvedimenti non si basano su elementi indiziari, ma su un episodio storicamente accertato di violenza familiare, attestato dal verbale di intervento dei Carabinieri, che dà conto anche delle gravi lesioni riportate dal padre dell’appellante. Non rilevano l’assenza di denunce o querele e di un procedimento penale, né l’incensuratezza, che non dimostra di per sé l’illegittimità del divieto. Irrilevante è anche l’assenza di precedenti abusi delle armi, posto che i provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva e mirano a prevenire un pericolo non irragionevolmente desunto da circostanze oggettive.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per l’assenza di difese scritte delle Amministrazioni appellate e la loro mancata comparizione in udienza.
Nota della Redazione
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