Il divieto di impianti tecnici visibili e il diniego privo di motivazione (TAR Sicilia n. 3087 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installazione di parabole e apparecchi tecnici ingombranti, quali caldaie e condizionatori, all’esterno degli edifici che prospettano sulle aree archeologiche aperte al pubblico nelle zone B del Parco, posto a salvaguardia del decoro dell’area, va inteso come riferito ai soli impianti percepibili come tali nel loro ingombro e nella loro morfologia. Esso non preclude soluzioni estetiche che, mediante schermature idonee a impedire la visibilità dei retrostanti impianti tecnologici, si limitino ad aggiungere elementi all’esterno degli edifici. In tal caso il diniego deve motivare in concreto l’eventuale contrasto dell’intervento con l’assetto morfologico e compositivo originario e con il decoro del fabbricato, esplicitando le ragioni dell’esercizio della discrezionalità tecnica. È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che si limiti a richiamare in modo stereotipato la clausola regolamentare.
Il Fatto
La ricorrente, società conduttrice di un locale adibito a ristorazione nel centro di Catania, ricadente nella zona B del Parco Archeologico greco-romano e in area UNESCO, ha presentato tramite il SUAP istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi estetici migliorativi diretti a regolarizzare gli impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione degli alimenti già installati all’esterno dell’edificio.
La soluzione progettata prevedeva la sostituzione del rivestimento in legno naturale con pannelli schermanti microforati, recanti informazioni culturali sui siti del Parco, idonei a impedire la visibilità degli impianti. La Soprintendenza ha negato l’assenso, non esprimendo il parere, sul rilievo che gli impianti andavano preventivamente regolarizzati secondo la voce 8 del Portale Paesaggistica Sicilia e che i manufatti confliggevano con l’art. 15 del regolamento del Parco. La società ha impugnato il diniego e, ove occorresse, la stessa clausola regolamentare, lamentando l’interpretazione del divieto in senso assoluto, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune, poiché nessun provvedimento dell’ente comunale risulta impugnato.
Nel merito, il Collegio individua la questione nell’ambito applicativo della clausola regolamentare, che vieta sì verande, parabole e apparecchi tecnici ingombranti quali caldaie e condizionatori, ma consente l’aggiunta di elementi esterni a condizione che, per geometria e caratteri di finitura, non alterino in difformità l’assetto morfologico e compositivo originario e il decoro dei fabbricati.
Il Tribunale ritiene che il divieto, in quanto volto alla salvaguardia del decoro dell’area, debba essere letto come riferito agli impianti tecnici visibili come tali nell’ingombro e nella morfologia. Ne deriva l’illegittimità del richiamo a tale divieto a fondamento del diniego di un intervento che, secondo la relazione tecnica, è destinato a impedire la visibilità dei retrostanti impianti tecnologici.
Il provvedimento impugnato risulta inoltre carente sul piano motivazionale. La Soprintendenza non esplicita le ragioni per cui l’intervento estetico progettato contrasterebbe con l’assetto morfologico e compositivo e con il decoro del fabbricato, né rende conto dell’esercizio della propria discrezionalità. Il Collegio valorizza la documentazione fotografica in atti, dalla quale emerge in zona B l’ampia presenza di altri impianti di condizionamento analoghi, peraltro esteticamente più invasivi, rispetto ai quali deve presumersi l’autorizzazione o comunque il mancato intervento repressivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione regionale e sono liquidate in 1.800,00 euro oltre accessori; sono compensate nei rapporti con il Comune, in ragione della consistenza delle difese di mero rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.