Requisiti perentori del contributo per attrazioni dello spettacolo viaggiante (TAR Lazio n. 14279 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’erogazione di contributi pubblici alle imprese del settore, i requisiti di ammissibilità della domanda, ivi incluse le finestre temporali di riferimento per l’emissione delle fatture di saldo e per la registrazione dell’attrazione con attribuzione del codice identificativo, assumono natura perentoria e strettamente formale. Le vicende esecutive e patologiche del contratto di compravendita, quali la scoperta di vizi e la necessità di lavori di adeguamento, attengono esclusivamente ai rapporti privatistici tra le parti e non sono idonee a determinare uno slittamento o una rimessione in termini rispetto alle date oggettive risultanti dai documenti ufficiali. Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un soggetto privato non può surrogare la documentazione fiscale e amministrativa tassativamente richiesta dalla disciplina regolamentare, né sovvertire le risultanze del provvedimento amministrativo di registrazione, per precostituire artificiosamente i requisiti temporali di accesso al finanziamento.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore delle attrazioni dello spettacolo viaggiante commissionava nell’ottobre 2019 la realizzazione di un padiglione per autoscontro su semirimorchio. L’attrazione, ultimata nel maggio 2021, veniva registrata dal Comune competente in data 4 giugno 2021 con attribuzione del codice identificativo. A seguito del riscontro di anomalie tecniche, la giostra veniva tuttavia ritirata dalla ditta costruttrice per lavori di adeguamento e definitivamente consegnata solo il 10 agosto 2022. In data 28 settembre 2022 l’interessato presentava domanda per ottenere il contributo di cui all’art. 34 del D.M. 27 luglio 2017, quantificato nella misura del 60% del costo di acquisto. Il Ministero della Cultura, dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato, respingeva l’istanza rilevando il mancato rispetto dei requisiti temporali e documentali previsti a pena di inammissibilità. Il provvedimento, originariamente impugnato con ricorso straordinario, veniva trasposto dinanzi al TAR Lazio a seguito di opposizione dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che la giurisprudenza non richiede un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e il provvedimento conclusivo, ben potendo l’Amministrazione precisare le proprie posizioni, purché il contenuto sostanziale del diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di specie il nucleo ostativo, fondato sulla carenza dei requisiti temporali e documentali, era stato già compiutamente esplicitato nel preavviso.
Quanto alla pretesa carenza istruttoria, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione non era tenuta a sollecitare ulteriori integrazioni documentali, vertendosi su profili di criticità già tempestivamente segnalati. I documenti prodotti solo in giudizio, ancorché idonei ad attestare le vicende modificative del bene, non avrebbero comunque consentito di superare le criticità, alla luce della chiara disciplina regolamentare.
Il TAR ha quindi affermato il principio per cui, nelle procedure di erogazione di contributi pubblici, i requisiti di ammissibilità – comprese le finestre temporali per l’emissione delle fatture di saldo e per la registrazione dell’attrazione – hanno natura perentoria: le vicende esecutive e patologiche del contratto di compravendita attengono ai rapporti privatistici e non possono determinare uno slittamento delle date oggettive risultanti dai documenti ufficiali.
Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della ditta fornitrice, il Collegio ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione: una mera dichiarazione privata, per quanto resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 ma priva di data di trasmissione certa, non può surrogare la documentazione fiscale e amministrativa tassativamente richiesta, né sovvertire le risultanze del formale provvedimento di registrazione comunale. Neanche in giudizio il ricorrente aveva depositato ricevute comprovanti la data di trasmissione della dichiarazione medesima.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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