Verifica di anomalia monofasica e insindacabilità del giudizio tecnico-discrezionale (TAR Emilia-Romagna n. 133 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta disciplinato dall’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non è tenuta a instaurare un contraddittorio ulteriore con l’offerente dopo la presentazione delle giustificazioni. La sequenza procedimentale è monofasica: esperita la richiesta istruttoria, con termine non superiore a quindici giorni, la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti. Il giudizio di non congruità ha natura globale e sintetica, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente errore di fatto. L’eventuale incompletezza dei giustificativi non può essere sanata dalle integrazioni prodotte in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il raggruppamento ricorrente partecipava a una procedura telematica aperta indetta per l’affidamento di un appalto integrato di riqualificazione energetica di un edificio scolastico. All’esito della valutazione delle offerte il raggruppamento si collocava al primo posto, con un ribasso del 16,68%, mentre la seconda classificata offriva il 4,11%.
La stazione appaltante attivava la verifica di anomalia e, ritenute insufficienti le giustificazioni, disponeva l’esclusione e aggiudicava la gara alla seconda graduata. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando il difetto di motivazione dei rilievi del RUP. Seguiva un nuovo provvedimento di esclusione e una nuova aggiudicazione, impugnati con motivi aggiunti, con contestuale domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, perché gli atti originariamente gravati sono stati integralmente sostituiti dai provvedimenti successivi, oggetto dei motivi aggiunti.
Sui primi due motivi il TAR richiama l’art. 110, commi 2 e 5, d.lgs. n. 36/2023 e la lettura offerta dal Cons. Stato n. 7114 del 2024: la tempistica acceleratoria del subprocedimento riflette il principio del risultato. La stazione appaltante non deve reiterare la richiesta istruttoria né attivare un supplemento di contraddittorio, non sussistendo alcun obbligo in tal senso. Il richiamo è esteso a Cons. Stato n. 9119 del 2023, che già sotto il d.lgs. n. 50/2016 escludeva la struttura trifasica del procedimento.
Il Collegio precisa la portata dell’ordinanza cautelare: essa ordinava di esplicitare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni del giudizio, non di rinnovare la verifica in contraddittorio. Il RUP, con la relazione del 2.12.2024, non ha modificato gli elementi posti a base dell’esclusione, ma ha specificato le ragioni della ritenuta inidoneità delle giustificazioni. Nessuna incompetenza, dunque, e nessuna violazione dell’art. 110.
Sul merito il TAR ribadisce che il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e non si risolve in una ricerca di singole inesattezze; il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria, senza autonoma verifica delle singole voci (richiamate Cons. Stato n. 8562 del 2024, n. 7582 del 2024, n. 30 del 2025, n. 2522 del 2020).
Il Collegio, pur riconoscendo la discutibilità di alcuni rilievi, osserva che le giustificazioni sui costi dei materiali erano incomplete e inattendibili, con sconti privi di listino di riferimento e preventivi non coprenti l’intera gamma delle lavorazioni; che i costi del capo cantiere non risultavano congruamente considerati; che le spese generali erano indicative e prive di quantificazione. L’offerta è quindi complessivamente inaffidabile, senza che le integrazioni processuali possano sopperire alle carenze originarie. I motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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