Impianti FER su aree idonee: illegittimo il diniego fondato su incompatibilità paesaggistiche (TAR Puglia n. 212 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulle aree qualificate ex lege come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, e in assenza di vincoli puntuali, è precluso all’amministrazione denegare la realizzazione di impianti FER invocando presunte incompatibilità paesaggistiche. La valutazione positiva già compiuta dal legislatore sull’idoneità dell’area rende recessivi i fattori di contrasto, tanto più se espressi da previsioni di piano prive di carattere vincolante e con mera funzione di indirizzo. Il diniego che recepisce un parere ritenuto “non superabile” senza confrontarsi con le osservazioni procedimentali è affetto da difetto di motivazione, dovendo la determina conferenziale ex art. 14-bis legge n. 241/1990 dare puntualmente conto delle ragioni della decisione assunta.

Il Fatto

Una società propone istanza al Comune di Nardò, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, per realizzare un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 8 MW con relative opere di connessione. All’esito della conferenza di servizi, l’amministrazione adotta una determinazione motivata di conclusione negativa, recependo il parere dell’Area Funzionale 4 che ravvisa profili di non conformità del progetto alla disciplina del P.P.T.R., segnatamente agli indirizzi e alle direttive degli artt. 77 e 78 delle NTA e alle Linee Guida.

La società impugna il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’ente ad attestare la formazione del titolo autorizzativo. Con ordinanza cautelare n. 191/2024 la Sezione accoglie l’istanza ai fini del riesame, rilevando l’assenza di potere di veto in capo alle amministrazioni partecipanti alla conferenza. L’ordine di riesame non viene eseguito e la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando l’avviso già espresso in sede cautelare. Risultano fondate le censure del primo motivo, incentrate sulla qualificazione dell’area come area idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, in relazione al difetto di motivazione del provvedimento conclusivo dedotto nel secondo motivo.

Il punto dirimente è l’assenza, nella determinazione finale, di qualsiasi riferimento alle numerose e puntuali evidenze prodotte dalla ricorrente nelle note procedimentali, dirette a consentire il superamento dei rilievi sollevati nel parere recepito. L’amministrazione si limita a registrare il contrasto del progetto con le finalità di mantenimento delle attività agricole e con i caratteri ambientali del territorio.

La Corte richiama il pregresso orientamento, condiviso dalla Sezione, secondo cui in presenza di aree ex lege idonee e in assenza di vincoli puntuali resta preclusa la denegabilità dei progetti FER fondata su presunte incompatibilità paesaggistiche (C.d.S., Sez. IV, n. 8235/2023; questa Sezione n. 529/2023). Su tali aree è già stata compiuta una valutazione positiva di idoneità, che rende recessivo ogni altro presunto fattore di contrasto, ancor più rispetto a previsioni del P.P.T.R. espressamente prive di carattere vincolante (C.d.S., Sez. IV, n. 8158/2023; n. 8029/2023).

A fronte di specifici rilievi procedimentali, l’onere di motivazione analitica posto a carico dell’amministrazione procedente dall’art. 14-bis legge n. 241/1990 deve ritenersi ulteriormente rafforzato: la determina finale deve dare puntualmente conto delle ragioni della decisione, operando la valutazione complessiva e di prevalenza degli interessi in gioco.

Il Collegio osserva inoltre che la realizzazione di impianti FER è in linea di principio compatibile con la destinazione agricola, trattandosi di interventi qualificati dalla legge come opere di urbanizzazione primaria. L’area, contigua a una discarica comunale, si presenta incolta e priva di essenze arboree, con terreno roccioso e impervio, sicché risulta inapplicabile anche l’art. 84 del PRG vigente.

Il ricorso è dunque accolto, assorbiti gli ulteriori rilievi, con annullamento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi per difetto di motivazione, salvi i successivi provvedimenti amministrativi. Il Comune è condannato alla rifusione delle spese in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, con compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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