Rinvio a giudizio e illecito professionale grave: esclusione dalla gara legittima (TAR Sardegna n. 122 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. costituisce mezzo di prova adeguato ai fini della configurazione del grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può disporre l’esclusione dalla gara anche in assenza di sentenza definitiva di condanna, purché dia conto della sussistenza congiunta delle tre condizioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023: elementi sufficienti ad integrare l’illecito, idoneità dello stesso ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, adeguati mezzi di prova. Il giudizio sull’affidabilità è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della non pretestuosità, abnormità o contraddittorietà della valutazione. Il contraddittorio procedimentale è assicurato quando la stazione appaltante revochi in autotutela il primo provvedimento espulsivo e rinnovi la valutazione ex novo.

Il Fatto

Un istituto di vigilanza privata partecipava alla procedura aperta indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’affidamento del servizio di portierato presso il varco doganale e l’instradamento presso il porto storico. La gara, bandita con decreto dirigenziale e aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, veniva aggiudicata per una durata di ventiquattro mesi.

All’esito della disamina della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio, la stazione appaltante disponeva l’esclusione dell’operatore con provvedimento del 4.12.2024: nella dichiarazione integrativa al DGUE erano emersi procedimenti penali a carico del Presidente del CdA e del procuratore speciale, sfociati in un decreto che disponeva il giudizio. L’operatore impugnava l’atto davanti al TAR Sardegna. In corso di causa l’amministrazione revocava in autotutela il provvedimento per aprire il contraddittorio, concludendo l’endoprocedimento con un nuovo atto di esclusione del 30.12.2024, a sua volta gravato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il primo provvedimento espulsivo revocato in autotutela. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti, che giudica infondati.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 95, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La norma richiede, per l’esclusione non automatica, la presenza congiunta di tre elementi: la sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; l’idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; la disponibilità di adeguati mezzi di prova. La stazione appaltante, secondo il Tribunale, ha dato conto di tutti e tre. La contestazione della frode nelle pubbliche forniture, prevista dall’art. 356 cod. pen. e richiamata dall’art. 94, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, integra l’illecito professionale grave di cui all’art. 98, comma 2, lett. g); il decreto che dispone il giudizio costituisce il mezzo di prova adeguato ai sensi del comma 6 della stessa disposizione. L’amministrazione ha poi illustrato perché i fatti addebitati, il contesto e la tipologia del servizio incidessero sul rapporto fiduciario.

Il Tribunale respinge la censura di carenza di motivazione: il provvedimento indica espressamente le ragioni della perdita dei requisiti di integrità, e il rinvio a giudizio costituisce solo uno degli elementi della cornice fattuale valutata. Quanto alla lamentata assenza di contraddittorio, la revoca in autotutela e lo sviluppo ex novo dell’iter procedimentale dimostrano il contrario. Né le determinazioni assunte da altre stazioni appaltanti possono fungere da parametro di legittimità: l’esclusione è frutto di una valutazione autonoma di ciascuna committenza.

Il Collegio esclude poi che il rating di legalità precluda l’esclusione, rilevando che l’attestazione era stata rilasciata quando il decreto di rinvio a giudizio non era ancora stato emesso. Sul piano del sindacato, richiama l’insegnamento secondo cui le valutazioni sull’affidabilità dei contraenti sono connotate da amplissima discrezionalità tecnica (Cons. Stato, V, n. 7823 del 2022; Cons. Stato, V, n. 7223 del 2021; Cons. Stato, V, n. 6067 del 2023), con potere demolitorio del giudice limitato all’evidente e macroscopica illegittimità, contraddittorietà o abnormità. Assume rilievo, infine, il mancato approntamento di misure di self cleaning e gli inadempimenti contestati in altre commesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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