Commissario ad acta senza compenso per dirigente della stessa amministrazione (TAR Sicilia n. 167 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato con art. 114 cod. proc. amm. è tenuto a svolgere il proprio munus a titolo obbligatorio, senza che lo stesso possa essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Qualora l’ausiliario sia un dirigente del medesimo plesso amministrativo rimasto inadempiente, l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ogni compenso aggiuntivo, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ne deriva che la nomina può essere disposta anche in favore di un dirigente dell’amministrazione resistente, purché l’incarico sia esercitato con le modalità telematiche prescritte e con integrale esecuzione del titolo nel termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione di una somma di denaro per tre anni scolastici. Il titolo era passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione era decorso inutilmente.

L’amministrazione intimata non aveva dato spontanea esecuzione, così la parte ha chiesto la nomina di un commissario ad acta sul presupposto dell’inerzia dell’obbligato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La prova documentale versata in atti ha confermato entrambi i requisiti.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione di parte, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente dello stesso Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, fissando l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul punto il Collegio ha escluso ogni compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e affermandone l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un indirizzo confermato da TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice; e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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