Verifica anomalia, integrazioni all’offerta e monte ore formazione (TAR Sardegna n. 590 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La precisazione, resa in sede di verifica dell’anomalia, della quota di ore destinata alla formazione del personale non integra una modifica dell’offerta quando il monte ore complessivo resti immutato e la formulazione originaria non contenesse alcuna specificazione idonea a escludere quelle ore dalle attività lavorative. Il giudizio di congruità dell’offerta ha carattere complessivo e non si appunta sulle singole voci di costo, sicché la mancata giustificazione di un singolo importo non è causa di esclusione ove l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme non risulti concretamente incisa. La legge di gara che impone di indicare la tipologia dei macchinari e di allegare l’elenco dei medesimi non richiede anche l’indicazione del loro numero. Il ricorso che censuri analiticamente atti e valutazioni della commissione resta inammissibile per difetto di specificità quando non individui il vizio concreto del punteggio assegnato.

Il Fatto

Il Comune di Sassari ha indetto, mediante lettera di invito, una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali della durata di quarantotto mesi, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo. Nel Lotto 2 la società ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria, preceduta dalla controinteressata, la cui offerta era stata ritenuta congrua all’esito della verifica di anomalia. Il servizio è stato consegnato in via d’urgenza alla prima classificata il 1° marzo 2024. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara, la graduatoria e il giudizio di congruità, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oltre alla tutela risarcitoria per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo concerne la pretesa modificazione dell’offerta economica in sede di giustificazioni. Secondo la ricorrente la controinteressata avrebbe dapprima computato un monte ore di 68.452,44 ore per le attività ordinarie e poi ne avrebbe stralciate 5.330 da destinare alla formazione, riducendo a 63.122 le ore esecutive. Il Tribunale esclude la modifica: la controinteressata si è limitata a precisare che una parte delle ore inizialmente riferite all’esecuzione, senza ulteriori specificazioni non richieste dalla legge di gara, era da imputarsi alla formazione, mantenendo invariato il monte ore complessivo. Le giustificazioni hanno inoltre chiarito che i costi del personale partecipante ai corsi sono remunerati all’interno del costo della manodopera e che gli oneri per docenti e materiale didattico trovano copertura nel fondo interprofessionale di categoria.

La censura sulla omessa giustificazione delle ore relative ai terrazzi e ai cortili è dichiarata irrilevante: esclusa la fondatezza del rilievo sui costi di formazione, gli extra costi di euro 19.360 non portano l’offerta in perdita, a fronte di un profitto dichiarato di euro 32.631,47 e di spese generali di euro 45.952,57.

Quanto alle voci “Migliorie” e “Controlli di parte III”, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di anomalia non deve appuntarsi su singole voci di costo, essendo volto a una valutazione complessiva sull’attendibilità dell’offerta, citando Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3815. Nel caso concreto tale attendibilità non è stata concretamente messa in discussione.

Il motivo sull’offerta tecnica è infondato. L’art. 15 del Capitolato speciale richiedeva una dichiarazione sull’uso delle macchine, l’elenco completo delle stesse e la relativa scheda in formato pdf sottoscritta e caricata, ma non imponeva il numero dei macchinari. L’elenco allegato, recante tipologia, nome commerciale, marca e caratteristiche tecniche, rispondeva ai criteri ambientali minimi di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e consentiva alla stazione appaltante un’adeguata valutazione.

Il ricorso, integrato il contraddittorio con il Comune e la controinteressata, è stato respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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