Esecuzione del giudicato e sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento parziale (TAR Sicilia n. 3462 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione del giudicato la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente sia stata piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. Il pagamento solo parziale del dovuto non integra tale presupposto. Ove il creditore dichiari di non avere interesse a coltivare il giudizio per la frazione residua, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 84, comma 4, cod. proc. amm., desumendosi gli argomenti di prova anche dal comportamento delle parti. La declaratoria di improcedibilità non è incompatibile con l’accertamento della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese, che seguono la soccombenza virtuale.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. La sentenza era stata munita di formula esecutiva e notificata all’ente; al Comune è stato intimato il pagamento con atto di precetto.

Il Comune non si è costituito. Il giudizio è stato sospeso in attesa dell’approvazione o del diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater del d.lgs. n. 267/2000. Nelle more il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio e ha corrisposto gran parte del dovuto; la ricorrente ha quindi dichiarato di non avere interesse a coltivare il giudizio per la somma residua, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’accertamento della fondatezza dell’originaria pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti ha fatto venir meno la causa di sospensione del giudizio. Ha poi esaminato l’eccezione relativa alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, sollevata in via istruttoria.

La Corte ha ritenuto applicabile il principio di sanatoria dell’atto processuale nullo per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. L’attestazione dell’ente, che dava conto dell’acquisizione al protocollo del ricorso, è stata qualificata come atto equipollente alla ricevuta, con la conseguenza che la notifica doveva considerarsi validamente eseguita.

Nel merito, il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima richiede la piena e comprovata soddisfazione della pretesa, secondo l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; nella specie il pagamento era solo parziale e residuava una differenza, per quanto modesta.

Poiché la ricorrente ha dichiarato di non voler coltivare il giudizio per la somma residua, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il giudice ha tratto argomenti di prova dal comportamento della parte ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., valorizzando la sopravvenuta mancanza di interesse.

Il regolamento delle spese ha seguito la soccombenza virtuale. L’accertamento della fondatezza della domanda ha giustificato la condanna dell’ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, oltre agli accessori di legge, con ordine di esecuzione all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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