Verifica anomalia e punteggi tecnici nel silenzio della stazione appaltante (TAR Liguria n. 196 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta rientra in un’ampia discrezionalità, che non richiede particolare motivazione e non è sindacabile se non nei casi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il contraddittorio con l’operatore economico costituisce istituto di maggior tutela per il soggetto sottoposto a verifica, sicché è fisiologico che l’amministrazione non vi ricorra quando reputi sufficienti le risultanze documentali. La mancata verifica dei costi della manodopera e dei minimi salariali è censurabile solo se il ricorrente offra una stima idonea a evidenziare la violazione dei minimi. La valutazione delle offerte tecniche esprime ampia discrezionalità tecnica ed è insindacabile nel merito, salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il mero errore materiale nel verbale di gara, suscettibile di rettifica, non vizia il procedimento valutativo.
Il Fatto
Il Comune di Albenga indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale. All’esito della valutazione delle offerte, la controinteressata si colloca al primo posto con 97.5998 punti, la ricorrente al secondo con 93.5510 punti. Il R.U.P. avvia nei confronti dell’aggiudicataria il subprocedimento di verifica dell’anomalia, che si conclude senza richiesta di chiarimenti. Il Comune aggiudica quindi la gara e comunica l’inizio dell’esecuzione anticipata.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione e propone motivi aggiunti, censurando la disciplina sull’accesso agli atti, l’esecuzione anticipata e il periodo di stand still, lo svolgimento della verifica di anomalia, l’uso del confronto a coppie, la mancata indicazione del contratto collettivo e l’attribuzione dei punteggi tecnici. Il TAR dapprima sospende l’efficacia del provvedimento con decreto presidenziale, poi rigetta l’istanza cautelare; una precedente sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere sull’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Superata la questione sull’accesso per effetto della precedente pronuncia, esamina l’esecuzione anticipata: l’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di avviare l’esecuzione prima della stipula per motivate ragioni, ravvisabili nell’esigenza di non interrompere la continuità del servizio stante la scadenza della proroga. La doglianza sullo stand still è poi non circostanziata, non essendo dedotta la data di stipulazione; in ogni caso l’art. 121 c.p.a. consente l’incidenza sull’efficacia del contratto solo in presenza di condizioni che nel caso non si sono verificate.
Quanto alla verifica di anomalia, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la scelta di sottoporre l’offerta a verifica di congruità è frutto di discrezionalità non sindacabile ove non affetta da patenti vizi di illogicità, abnormità o arbitrarietà (T.A.R. Basilicata n. 170 del 2024; T.A.R. Napoli n. 6015 del 2024). La Commissione ha reputato sufficienti le risultanze documentali e non ha attivato il contraddittorio, scelta fisiologica e coerente con l’esigenza di non aggravamento del procedimento. Sulla mancata verifica dei minimi salariali, la ricorrente non offre alcuna stima della violazione, con richiamo a Cons. Stato n. 5749 del 2024.
Sul metodo del confronto a coppie, il verbale contiene un grossolano refuso, plausibilmente dovuto all’uso di una bozza: dal verbale e dalla tabella dei punteggi emerge che l’offerta tecnica è stata apprezzata mediante attribuzione di punteggi da parte di ogni commissario, con calcolo della media e riparametrazione. Si tratta di mero errore materiale suscettibile di rettifica, che non vizia il procedimento.
Sulla mancata indicazione del contratto collettivo nel bando, il contratto risulta menzionato nel modello della domanda di partecipazione, in conformità all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023. La censura sulla mancata previsione di punteggio per le pratiche di parità di genere è inammissibile, non allegando la ricorrente che l’omissione abbia attribuito un vantaggio all’aggiudicataria.
Sui punteggi tecnici, il Collegio richiama l’orientamento sull’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, insindacabile nel merito salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta (Cons. Stato n. 10195 del 2024). Passa quindi in rassegna i singoli criteri: il requisito dei quantitativi in peso va inteso come indicazione percentuale dell’aggiunta di prodotti biologici rispetto ai CAM; l’offerta include il pesce fresco e garantisce le percentuali dichiarate; l’autoqualificazione come mensa biologica d’eccellenza non convince, ma i punteggi attribuiti sono distanti dai massimi; le censure sul numero di operatori, sul servizio domiciliare e sulla dietista non trovano riscontro documentale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni e la presenza di errori materiali negli atti di gara.
Nota della Redazione
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