Il mancato riconoscimento del titolo D resta viziato ma il giudizio negativo sulle pubblicazioni sopravvive al sindacato (TAR Lazio n. 13853 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il titolo C — responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni — e il titolo D — responsabilità scientifica per progetti finanziati su bandi competitivi con revisione tra pari — valutano angoli prospettici diversi della medesima vicenda materiale, sicché la Commissione non può escludere la valutazione del progetto ai fini del titolo D per il solo fatto che esso sia già stato valorizzato per il titolo C, dovendo invece verificare i requisiti autonomi del titolo D. Il giudizio negativo sulla produzione scientifica, tuttavia, è legittimo quando i giudizi individuali e collegiale descrivano analiticamente il contenuto dei singoli lavori e colleghino la valutazione finale a criteri quali originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale e rilevanza; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza motivazionale, senza sostituzione del giudizio tecnico della Commissione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato all’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 01/B1 – Informatica, aveva ottenuto l’annullamento del precedente giudizio negativo con la sentenza della Sezione n. 19786 del 2025, limitatamente alla valutazione dei titoli sub C) e D) e delle pubblicazioni scientifiche, con conseguente obbligo di riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. La nuova Commissione, nominata con decreto direttoriale, riconosceva il possesso dei titoli B), C) ed I), negava il titolo D) e concludeva per la persistente insussistenza della maturità scientifica richiesta, all’esito dell’esame delle pubblicazioni. Avverso tale esito il candidato proponeva ricorso sia in sede di impugnazione, sia in ottemperanza alla sentenza n. 19786/2025, deducendo la violazione dell’obbligo conformativo e la reiterazione dei vizi motivazionali già censurati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha qualificato la domanda come preponderantemente ottemperante, con applicazione del rito camerale e permanenza della competenza della Sezione. Nel merito, ha ravvisato la fondatezza della doglianza relativa al titolo D, ritenendo la motivazione resa dalla Commissione non satisfattiva dell’obbligo conformativo: la Commissione si era limitata ad affermare che il progetto STARTS “coincideva” con quello già valutato per il titolo C, senza verificare se la vicenda presentasse gli autonomi requisiti del titolo D — natura competitiva del finanziamento, revisione tra pari, responsabilità scientifica — secondo la distinzione tra titolo C, che guarda all’affidamento della ricerca, e titolo D, che valorizza l’inserimento in un progetto selezionato con procedura competitiva. Tale vizio è stato però ritenuto privo di interesse, poiché il candidato risultava comunque in possesso di tre titoli utili e l’esito negativo dipendeva esclusivamente dalla valutazione delle pubblicazioni.
Quanto alla produzione scientifica, la Corte ha escluso la carenza motivazionale: i giudizi individuali descrivono il contenuto delle dodici pubblicazioni e collegano la valutazione negativa a criteri specifici, quali l’elevato numero di autori per la pubblicazione n. 3, il prevalente carattere applicativo senza innovatività metodologica per la n. 4, la mancata validazione sperimentale per le nn. 6 e 7, nonché lo scarso impatto citazionale per le nn. 8 e 10. Il giudizio collegiale può legittimamente costituire sintesi di quelli individuali, che risultano conoscibili e idonei a ricostruire l’iter logico seguito.
Le formule ricorrenti — “collocazione editoriale insufficiente”, “rilevanza insufficiente” — non sono assertive perché inserite in un apparato motivazionale che indica gli elementi fattuali posti a loro fondamento. Il riferimento a sistemi e banche dati di riferimento del settore non rende incomprensibile la motivazione, trattandosi di strumenti noti alla comunità scientifica, purché collegati ai singoli lavori. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ASN non può tradursi in una sostituzione del giudizio tecnico, ma resta limitato alla verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o erroneità fattuale, profili non riscontrabili nel caso di specie.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda e la parziale fondatezza delle censure relative al titolo D.
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Nota della Redazione
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