Rinnovo permesso di soggiorno e obbligo di valutazione dei legami familiari (TAR Sicilia n. 2941 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno hanno natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria; il loro superamento non costituisce di per sé ragione idonea di diniego. Il rifiuto del rinnovo esige una valutazione complessiva della situazione dello straniero, non limitata a meri fattori procedimentali. A seguito della pronuncia della Corte cost. n. 202 del 2013, l’obbligo di ponderare in concreto la pericolosità del condannato e i legami familiari radicati nel territorio prescinde dalla presentazione di una istanza di ricongiungimento familiare. L’Amministrazione deve motivare adeguatamente il bilanciamento tra interesse pubblico e vita familiare tutelata dall’art. 8 CEDU. Il diniego che ometta tale esame è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva chiesto nel 2011 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’istanza fu rigettata per la commissione di reati ritenuti ostativi. Mutate le condizioni lavorative, nel 2015 l’interessato presentò nuova domanda per lavoro subordinato. La Questura notificò un preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, fondato sul ritardo nell’inoltro e sulle vicende giudiziarie pregresse.

Presentate memorie difensive, l’Amministrazione dispose comunque il diniego. Il ricorrente impugnò il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di istruttoria sul radicamento sociale. La domanda cautelare fu respinta. La causa è giunta alla decisione all’udienza del 17 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dei termini di rinnovo. Essi rispondono all’esigenza di un tempestivo disbrigo della procedura e non hanno carattere perentorio. La presentazione tardiva dell’istanza non giustifica da sola il rigetto. Il ritardo può valere al più come indice rivelatore, nell’ambito di una valutazione complessiva della posizione dell’interessato, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 7849 del 2022.

Il Collegio passa poi all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari e, per lo straniero già presente, della durata del soggiorno. La norma è stata scrutinata dalla Corte cost. n. 202 del 2013, che ha esteso la tutela rafforzata a tutti i casi in cui lo straniero abbia legami familiari in Italia, escludendo automatismi fondati sulla sola condanna.

Da qui il Tribunale ricava l’affrancamento dell’obbligo valutativo e motivazionale dalla condizione formale del ricongiungimento. La pericolosità concreta e attuale va accertata in concreto, non presunta. L’Amministrazione deve operare il bilanciamento tra opposti interessi, con adeguata motivazione, come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 5821 del 2022, n. 8483 del 2023 e n. 4605 del 2024.

Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato la lunga permanenza in Italia e i legami affettivi. Il provvedimento impugnato non ne aveva tenuto conto, privilegiando il dato procedimentale del ritardo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego ai fini del riesame, da compiersi entro trenta giorni sulla base dei principi esposti. Le spese sono integralmente compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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