Ottemperanza al giudicato sul silenzio: il provvedimento espresso negativo non lo elude (TAR Calabria n. 1557 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nello svolgimento delle verifiche affidategli, il giudice dell’ottemperanza qualifica le domande proposte, distinguendo quelle attinenti all’esecuzione del giudicato da quelle che riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa. Ove il nuovo provvedimento sia adottato nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione o elusione del giudicato solo se esso contenga una valutazione contrastante con le statuizioni della sentenza; i vizi che ineriscono invece allo spazio valutativo rimesso all’amministrazione sono denunciabili in via cognitoria-impugnatoria. Ne consegue che il provvedimento espresso con cui l’amministrazione definisce, anche in termini negativi, il procedimento che il giudicato le imponeva di concludere non integra elusione, restando la relativa censura affidata al giudizio di cognizione.
Il Fatto
La ricorrente, società esercente il trasporto pubblico locale in regime di concessione, aveva chiesto alla Regione l’attuazione di due delibere regionali per la stipula di un accordo transattivo volto a definire la propria situazione creditoria, quantificata in oltre due milioni di euro in base al piano di ristrutturazione del debito. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione aveva esperito l’actio contra silentium.
Con sentenza n. 448/2023 il TAR Calabria aveva accolto il ricorso, sul presupposto del contenuto soprassessorio della nota regionale, condannando l’amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro quaranta giorni. La Regione ha poi comunicato il diniego della transazione per inconciliabilità delle posizioni e la conclusione negativa del procedimento. La società ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nullità di tali atti per violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale. L’azione promossa involge la mancata attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo in materia di silenzio e risulta pertanto proposta in conformità all’art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a. Non convince l’assunto secondo cui l’ottemperanza coarterebbe la volontà negoziale dell’amministrazione: oggetto del dictum giurisdizionale è la definizione con provvedimento espresso del procedimento disciplinato dal decreto n. 197/2015 del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia.
Nel merito, il TAR richiama la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria, riprendendo Cons. Stato, Sez. VII, 13 maggio 2024, n. 4259. In presenza di atti emanati nell’esercizio di una funzione discrezionale, la violazione o elusione del giudicato si configura solo quando l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni della sentenza; i vizi che attengono allo spazio valutativo rimesso all’amministrazione restano affidati alla cognizione.
Su questa base il Tribunale riqualifica la domanda di nullità per violazione del giudicato come domanda di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., rilevando la mancanza di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 448/2023. La domanda è però disattesa nel merito: il decreto regionale n. 3625/2024 costituisce il provvedimento espresso che definisce, seppur in termini negativi, la procedura transattiva. La sentenza non risulta pertanto elusa né violata.
Il Collegio respinge quindi la domanda di ottemperanza proposta con il ricorso principale e dispone la trattazione della domanda di annullamento in udienza pubblica, da fissarsi previa istanza di prelievo. La pronuncia è non definitiva e le spese sono regolate al definitivo.
Nota della Redazione
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