Verifica di compatibilità sanitaria e obbligo di valutazione in concreto del fabbisogno (TAR Abruzzo n. 341 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della L.R. Abruzzo n. 32/2007 non può risolversi nel mero richiamo alla programmazione regionale, ma impone all’amministrazione una valutazione puntuale del fabbisogno stimato nell’ambito territoriale di operatività della struttura richiedente. Il diniego fondato sull’affermazione apodittica che ogni modifica dell’assetto esistente sarebbe disfunzionale al sistema è generico e cela un blocco sine die dell’attività economica privata. L’inerzia della Regione, protratta senza aggiornamento dei dati sul fabbisogno, non può condizionare negativamente l’iniziativa privata, in contrasto con l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e con i principi eurounitari in materia di libertà di stabilimento. In difetto di pianificazione aggiornata, la valutazione del fabbisogno deve essere compiuta caso per caso, computando anche le strutture pubbliche programmate ma non ancora operanti.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria privata e aveva ottenuto dal Comune un’autorizzazione alla trasformazione di dieci posti letto non convenzionati, destinati a chirurgia generale, in posti letto ripartiti tra urologia, oculistica e ginecologia. Il provvedimento comunale del 16 gennaio 2024 ha annullato in autotutela quel titolo, sulla base del parere negativo reso dal Dipartimento salute della Regione il 28 dicembre 2023.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Abruzzo, ottenendo la sospensione cautelare degli effetti. In esecuzione di quella ordinanza la Regione ha poi formalizzato il proprio parere di compatibilità programmatoria, rigettando la domanda. Avverso tale determinazione la ricorrente ha proposto motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello cautelare, ha escluso la sussistenza del periculum in mora e ha ritenuto assorbita ogni valutazione sul fumus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione del Comune di sopravvenuto difetto di interesse. Non risulta adottato alcun nuovo provvedimento idoneo a superare l’assetto giuridico determinato dall’atto impugnato, mentre il parere regionale negativo è stato a sua volta gravato con i motivi aggiunti. L’interesse alla pronuncia di merito resta dunque integro.

Nel merito il Tribunale ribadisce la centralità della pianificazione sanitaria e della verifica di compatibilità, anche quando l’attività privata non incida direttamente sul bilancio pubblico. Lo strumento pianificatorio serve a garantire la corretta distribuzione dell’offerta sul territorio e a coprire anche le zone a bassa redditività. La verifica accerta l’armonico inserimento della struttura nel contesto dell’offerta complessiva e della localizzazione territoriale, secondo il principio richiamato da Cons. Stato Sez. III n. 1417 del 2024.

La Regione Abruzzo, con la L.R. n. 60/2023, ha avviato una riorganizzazione dell’offerta pubblica e privata, prevedendo la rimodulazione del privato accreditato per ridurre le discipline in eccesso e riallinearle ai bacini di utenza. Il Collegio non nega che tale riprogrammazione possa astrattamente incidere sull’offerta privata non accreditata. Rileva però che il parere impugnato è generico: si limita ad affermare che qualsiasi modifica dell’assetto sarebbe disfunzionale, senza alcuna valutazione in concreto del fabbisogno nell’ambito territoriale di operatività della struttura.

Una siffatta motivazione, secondo il TAR, finisce per bloccare sine die ogni modifica dello status quo. L’amministrazione è invece tenuta a una valutazione puntuale del caso specifico, a prescindere dall’attività programmatoria, non potendosi condizionare l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi (richiamate le sentenze n. 3807/2015, n. 3487/2015 e n. 2448/2017). L’inerzia regionale protratta senza aggiornamento dei dati sul fabbisogno si traduce in un illegittimo blocco all’accesso del nuovo operatore sul mercato, contrario ai principi eurounitari (Cons. Stato Sez. III n. 8083 del 2020 e n. 1589 del 2019).

In difetto di pianificazione aggiornata, la valutazione va compiuta volta per volta, computando anche le strutture pubbliche programmate ma non ancora operanti. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna della Regione alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; spese compensate verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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