Confisca armi per inottemperanza al divieto di detenzione autonoma dal penale (TAR Abruzzo n. 336 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca amministrativa delle armi e delle munizioni adottata dal Prefetto a seguito dell’inottemperanza all’ordine di alienazione o cessione impartito con il divieto di detenzione si fonda su presupposti autonomi e distinti rispetto alla confisca penale prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152. Le due misure possono coesistere senza violare il principio del ne bis in idem, stante la diversità dei presupposti, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il divieto di detenzione non impugnato acquisisce carattere definitivo: le censure che ne contestino l’illegittimità, proposte in via derivata contro la confisca, sono inammissibili, e l’autorità di pubblica sicurezza non deve svolgere alcuna nuova valutazione istruttoria sul provvedimento presupposto.
Il Fatto
La Prefettura di L’Aquila adottava un decreto con cui vietava al ricorrente la detenzione di armi e munizioni, imponendogli di alienarle o cederle a un terzo non convivente entro centocinquanta giorni, con comunicazione del nominativo del cessionario per la conseguente denuncia ai sensi dell’art. 38 del TUPLS. Il provvedimento non veniva impugnato.
Il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente segnalava alla Prefettura che il ricorrente non aveva ottemperato alle prescrizioni nel termine. Seguiva la notifica del provvedimento di confisca delle armi e delle munizioni detenute. Il ricorrente impugnava tale atto davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 58 del regolamento di esecuzione, dell’art. 20 penultimo comma legge n. 689/1981 e dell’art. 6, quinto comma, legge n. 152/1975.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’ordinanza cautelare n. 90/2021, con cui era già stato rilevato che il divieto di detenzione trovava fondamento nel trasferimento delle armi senza la ripetizione della denuncia e nell’esistenza di denunce per minacce e lesioni a carico del ricorrente, oltre che in due procedimenti penali, uno archiviato e l’altro conclusosi con condanna a pena pecuniaria.
Il passaggio centrale riguarda la definitività del divieto. Il provvedimento era stato notificato e mai impugnato, sicché ha acquisito carattere definitivo. Le censure rivolte in via diretta contro presunte illegittimità del divieto, poste a fondamento della confisca, sono pertanto inammissibili, perché dirette a contestare un atto ormai consolidato.
Da ciò discende la conseguenza sul piano istruttorio: considerata la validità ed efficacia del divieto, il successivo provvedimento di confisca non richiede alcuna nuova valutazione da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza. L’inottemperanza all’ordine di cessione volontaria costituisce il presupposto autonomo della confisca amministrativa.
Il Collegio affronta poi il rapporto con la confisca penale. La misura prevista dall’art. 6, l. n. 152/1975, obbligatoria per i delitti e le contravvenzioni in materia di armi, può coesistere con la confisca amministrativa ex art. 39 t.u.l.p.s., stante la diversità dei presupposti. Non sussiste violazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, grande sezione, con le sentenze del 20 marzo 2018, C-596/16 e C-597/16, C-524/15 e C-537/16, richiamate da Cassazione penale, sez. I, n. 12175 del 2019.
Quanto alla sentenza del Tribunale n. 157/2021, che aveva condannato il ricorrente a pena pecuniaria disponendo il dissequestro di quanto eventualmente in sequestro, il Collegio rileva che tale pronuncia non incide sulla confisca impugnata. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in duemila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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