Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato (TAR Lazio n. 14045 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto, intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso, determina l’improcedibilità del giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In materia di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso tabellare, calcolato sui valori minimi con complessità bassa, può essere ridotto del 50% per la definizione del giudizio con pronuncia di rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, e ulteriormente ridotto del 50% ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Tribunale per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita in data 07.07.2023. Con memoria depositata l’01.07.2026, il ricorrente ha rappresentato che, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, la Questura di Roma aveva comunicato, in data 25.06.2026, che l’istanza era stata validata il 07.05.2026, dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia sul silenzio. Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 03.07.2026, ha confermato la circostanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La definizione del giudizio con pronuncia di rito ha comportato la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto delle note circostanze in cui versa il Ministero intimato.
Il Tribunale ha quindi proceduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 327 del 28.05.2026. Richiamato l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, il Collegio ha ritenuto di calcolare il compenso sulla base dei valori minimi, considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, liquidando le fasi di studio, introduttiva e decisionale per un totale di € 3.613,00.
Poiché il procedimento è stato definito con pronuncia di rito, il compenso è stato ridotto del 50% ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, e ulteriormente ridotto del 50% in applicazione dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio. Il compenso è stato pertanto determinato in € 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con onere a carico dell’erario.
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Nota della Redazione
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