Verifica di equivalenza dei CCNL: necessaria autonoma motivazione della stazione appaltante (TAR Lombardia n. 911 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la stazione appaltante che acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, non può limitarsi a recepirla acriticamente. La verifica di equivalenza costituisce una valutazione tecnico-discrezionale che deve essere obbligatoriamente svolta e della quale occorre traccia formale nella documentazione di gara. Il giudizio deve esprimere un’autonoma determinazione dell’amministrazione, con motivazione tanto più sintetica quanto più autoevidente è il contenuto della dichiarazione, ma che non può mai mancare. La sua assenza integra carenza assoluta di motivazione e vizio istruttorio, non sanabili mediante attività integrativa svolta in pendenza di giudizio.

Il Fatto

Una società ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di conferimento e recupero di rifiuti pericolosi, con criterio del minor prezzo. Il disciplinare indicava quale contratto collettivo applicabile quello del settore igiene ambientale.

La controinteressata, collocatasi prima in graduatoria, ha dichiarato di applicare il CCNL Commercio Terziario, rendendo in un secondo momento la dichiarazione di equivalenza richiesta dalla stazione appaltante. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo l’omessa verifica di equivalenza, l’offerta in perdita e la carenza istruttoria sul sub procedimento di anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le prime censure del ricorso introduttivo. La mancata produzione della dichiarazione di equivalenza già in sede di offerta non integra causa di esclusione: la stessa non era richiesta dal disciplinare, né dalla legge. Il discrimine temporale è fissato dal comma 4 dell’art. 11, che impone alla stazione appaltante di acquisire e verificare la dichiarazione prima dell’aggiudicazione.

Quanto all’offerta in perdita, il motivo è infondato: i giustificativi indicano un utile annuo idoneo ad assorbire il differenziale di costo del personale. Un pur esiguo margine positivo impedisce di qualificare l’offerta come antieconomica. La censura sul sub procedimento di anomalia non coglie nel segno, poiché il giudizio di verifica dell’anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopiche illegittimità.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ne respinge l’eccezione di tardività: i verbali dai quali la ricorrente ha appreso l’illegittimità sono stati versati in atti solo il 23.2.2026, costituendo tale data il dies a quo. Nel merito, invece, la censura è fondata.

La stazione appaltante si è limitata a chiedere la dichiarazione, senza svolgere alcun vaglio sulla sua attendibilità. Manca un verbale della Commissione che valuti la dichiarazione, così come ogni riferimento al sub procedimento nella determina di aggiudicazione. La verifica di equivalenza impone un giudizio autonomo e formalmente tracciato, non surrogabile dal mero recepimento della dichiarazione del concorrente.

Il vizio è confermato dal riconoscimento postumo, da parte dell’aggiudicataria, dell’erronea indicazione del codice del contratto collettivo, che l’amministrazione avrebbe dovuto riscontrare ove avesse dato corso alla dovuta istruttoria. L’attività svolta in pendenza di giudizio non può qualificarsi come integrazione motivazionale postuma, difettando in radice il benché minimo spunto di motivazione da integrare.

L’aggiudicazione è quindi annullata e la procedura regredisce al momento della presentazione della dichiarazione di equivalenza, con obbligo di conformazione nel termine di quindici giorni. Non possono accogliersi le domande di aggiudicazione, subentro e risarcimento del danno. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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