Accesso all’esposto e diniego plurimotivato: onere di impugnare tutte le ragioni (TAR Abruzzo n. 125 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diniego fondato su più ragioni autonome e concorrenti è legittimo qualora il ricorrente censuri una sola di esse e nulla deduca avverso le altre, poiché ciascuna motivazione è idonea da sola a sorreggere la reiezione. L’esposto del terzo che sollecita l’ispezione non costituisce presupposto indispensabile del procedimento ispettivo, ma mero atto sollecitatorio di un potere pubblico autonomo. Ove il procedimento si concluda con un provvedimento sanzionatorio, il destinatario non ha un interesse concreto all’ostensione dell’esposto, radicandosi il suo interesse unicamente nel procedimento e nell’atto finale lesivo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di uno studio professionale, aveva subito un’ispezione da parte di funzionari di vigilanza dell’INPS, conclusasi con un verbale unico di accertamento e notificazione, poi impugnato davanti al giudice civile. Dalla lettura del verbale la professionista rilevava che l’accesso ispettivo era stato sollecitato da una segnalazione di terzi.
Con istanza di accesso chiedeva quindi il fascicolo completo e, in particolare, gli atti preliminari e l’esposto all’origine dell’ispezione. L’INPS opponeva due distinti dinieghi: con una prima nota richiamava l’art. 17 del Regolamento di accesso dell’Istituto, che sottrae all’ostensibilità le dichiarazioni dei lavoratori; con una seconda nota escludeva l’accesso perché l’esposto non avrebbe la forma di documento amministrativo. La ricorrente impugnava solo quest’ultima motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il diniego come plurimotivato. La sede INPS aveva risposto con due comunicazioni distinte, la prima delle quali fondata sull’art. 17 e sull’allegato A, lett. g), del Regolamento dell’Istituto, che esclude l’ostensibilità delle dichiarazioni dei lavoratori per evitare pressioni o ritorsioni.
Risulta provato per tabulas che la ricorrente ha censurato unicamente la seconda motivazione, relativa alla pretesa natura non amministrativa dell’esposto, e nulla ha dedotto avverso la prima. In presenza di un atto plurimotivato, era onere della parte censurare tutte le argomentazioni poste a base del diniego. La motivazione non contestata giustifica di per sé la reiezione del ricorso, che risulta pertanto infondato.
Su un piano ulteriore, il Collegio esclude che l’esposto costituisca presupposto indispensabile del procedimento ispettivo: esso è stato solo atto sollecitatorio di un potere pubblico autonomo, che solo l’INPS può decidere di esercitare. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1717/2021, il Tribunale osserva che, quando l’accertamento dell’illecito si fonda su autonomi atti di ispezione, l’esposto non acquisisce efficacia probatoria e il destinatario del provvedimento finale non ha necessità di conoscerlo per difendere i propri interessi.
Poiché il procedimento si è concluso con una sanzione amministrativa già impugnata, l’interesse della parte destinataria si radica unicamente nel procedimento e nell’atto finale lesivo. La pretesa di conoscere l’esposto, svincolata dalla preordinazione al diritto di difesa, assume un connotato ritorsivo non tutelabile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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