Inesistenza della notifica del ricorso per ottemperanza e insanabilità per costituzione (TAR Sicilia n. 590 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia effettuata in un luogo o riguardo a persona privi di alcun riferimento con il destinatario, risultando a costui del tutto estranea. In tal caso l’atto introduttivo è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. L’inesistenza della notificazione non è sanabile con effetto ex tunc né attraverso la costituzione dell’amministrazione intimata né mediante la rinnovazione della notificazione. La sanatoria prevista dall’art. 44, comma 3, c.p.a. opera esclusivamente rispetto alla notificazione nulla, non a quella inesistente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Messina, confermata in appello, era stato riconosciuto il diritto di un’erede a percepire i ratei maturati e non riscossi di un indennizzo e la condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese di consulenza tecnica e di metà delle spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari. La sentenza di primo grado non era stata impugnata dal Ministero ed era passata in giudicato.
Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adempiere, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita deducendo l’avvenuto avvio dell’iter esecutivo e chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione con altro ricorso pendente, avente medesimi petitum e causa petendi. Pur riconoscendo i profili di connessione oggettiva e soggettiva, il TAR ha ritenuto, nell’esercizio della discrezionalità desumibile dall’art. 70 c.p.a., di trattare disgiuntamente le vicende processuali per ragioni di opportunità e di economia processuale.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione. Il Collegio ha richiamato la distinzione tra inesistenza e nullità: la prima ricorre quando la notificazione manchi del tutto o sia eseguita in luogo o riguardo a persona privi di alcun riferimento con il destinatario, risultando a costui estranea; la seconda quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, residui un collegamento idoneo a far giungere l’atto a conoscenza del destinatario.
Il TAR ha richiamato Cons. Stato, sez. II, n. 8207 del 2021, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. V, n. 5619 del 2018 e n. 6008 del 2014. Ha quindi rilevato che nel caso concreto la notificazione risultava del tutto assente e che tale vizio non è sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione dell’amministrazione intimata o la rinnovazione della notificazione.
La sanatoria dell’art. 44, comma 3, c.p.a. non opera, dunque, con riguardo alla notificazione inesistente. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni altra questione. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pronuncia e dell’attività difensiva svolta.
Nota della Redazione
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