Ottemperanza e cessazione della materia del contendere: spese alla parte resistente per esecuzione tardiva (TAR Lombardia n. 3122 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna alle spese di lite dell’amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione che abbia adempiuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, e comunque oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere considerata soccombente ai fini delle spese, ancorché la pretesa sostanziale sia stata nel frattempo integralmente soddisfatta. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e dell’avvenuta esecuzione prima della definizione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato.

Non avendo ricevuto esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo al ricorso. Successivamente, con memoria depositata il 17 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva soddisfatto la sua pretesa, attribuendole gli importi richiesti, ma ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, rilevando che l’esecuzione della sentenza era intervenuta successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La pretesa sostanziale risultava pertanto integralmente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Quanto alla domanda di condanna alle spese, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale. La sentenza del Tribunale di Milano era stata notificata il 19 febbraio 2025 ed era passata in giudicato; l’amministrazione non vi aveva però dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 28 novembre 2025. Tale adempimento era intervenuto ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Proprio la circostanza che l’amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio e oltre il termine di legge ha indotto il Collegio a porre le spese a suo carico. L’atteggiamento dilatorio dell’amministrazione, che aveva reso necessario il ricorso per ottemperanza, integra infatti gli estremi della soccombenza, ancorché solo virtuale, atteso che l’adempimento sopravvenuto non cancella l’inutile decorso del termine dilatorio.

Il Collegio ha quindi condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. Nella liquidazione si è tenuto conto del carattere seriale delle controversie, del non elevato livello di complessità, dei numerosi precedenti analoghi e dell’avvenuta esecuzione prima della definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *