Verifiche PMR dell’ente tecnico e sindacato di legittimità dell’autorità marittima (C.G.A.R.S. n. 297 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri, la competenza all’emanazione dell’atto spetta all’Autorità marittima, mentre la verifica di conformità ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta compete all’ente tecnico. L’Amministrazione procedente è vincolata agli accertamenti tecnici, ma conserva il potere di disattenderne le conclusioni ove le ritenga manifestamente irragionevoli o basate su travisamento dei fatti. Il suo controllo è di legittimità e non di merito: non può ripetere né sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’ente, ma deve verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità delle conclusioni. Il provvedimento finale che neghi l’idoneità al trasporto delle persone a mobilità ridotta deve essere adeguatamente motivato in ordine ai profili di non idoneità e al sindacato svolto.

Il Fatto

La Capitaneria di Porto di Messina rilasciava il certificato di sicurezza per una nave da passeggeri impiegata nel cabotaggio sullo Stretto, precisando che l’unità non era idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta per inadeguatezza delle misure di gestione delle emergenze. L’ente tecnico aveva invece concluso per la piena conformità della nave ai requisiti e proposto il rinnovo del certificato.

La società armatrice impugnava l’atto dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo l’ente tecnico unico soggetto competente a stabilire l’idoneità del mezzo al trasporto delle persone a mobilità ridotta. Il Ministero e la Capitaneria appellavano, deducendo che le verifiche dell’ente tecnico costituiscono solo un segmento istruttorio del procedimento autorizzatorio e che l’Autorità marittima resta titolare del potere di disattendere conclusioni irragionevoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la sussistenza dell’interesse alla decisione, nonostante l’intervenuta scadenza del certificato, in ragione dell’efficacia conformativa della sentenza sulla successiva attività amministrativa.

Nel merito, il riparto di competenze è ricostruito sugli artt. 8 e 4-ter del d.lgs. n. 45/2000: il certificato è rilasciato dall’Autorità marittima, mentre le verifiche di conformità alle prescrizioni sulle persone a mobilità ridotta competono all’ente tecnico. Il thema decidendum non è dunque l’attribuzione delle competenze, ma se l’Autorità possa negare l’idoneità pur in presenza di una conclusione positiva dell’ente tecnico.

La risposta è afirmativa solo entro limiti stretti. L’Amministrazione è vincolata agli accertamenti dell’ente tecnico, ma può disattenderli ove li ritenga manifestamente irragionevoli o frutto di travisamento dei fatti. Il suo è un sindacato di legittimità e non di merito: non può esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche, perché ciò si tradurrebbe in un potere sostitutivo non previsto dal corpus normativo. Resta però esercitabile il controllo su ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità delle conclusioni.

Applicando tale griglia al caso concreto, l’istruttoria svolta in appello ha evidenziato la presenza di personale adeguatamente specializzato per l’assistenza alle persone a mobilità ridotta. Il profilo relativo alle tabelle di armamento non è oggetto specifico del giudizio e comunque non trova riscontro, in termini di incidenza sulla sicurezza, nella motivazione del provvedimento gravato.

Il certificato si appalesa perciò non adeguatamente motivato: non esplicita il sindacato di legittimità svolto, né la ragionevolezza delle conclusioni dell’ente tecnico, né le dedotte inadeguatezze strutturali o del personale. In astratto l’Amministrazione ha il potere esercitato, in concreto è tenuta al rispetto del principio generale di adeguata motivazione. La sentenza di primo grado è pertanto confermata nell’annullamento, con diversa motivazione, e le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *