Revoca presidente consiglio comunale non basta perdita fiducia politica (TAR Sardegna n. 296 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del presidente del consiglio comunale non può trovare fondamento nel solo venir meno del rapporto di fiducia politica tra il presidente e la maggioranza consiliare. Essa richiede condotte, comprovate in fatto, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della funzione istituzionale di garanzia e di imparzialità, ascrivibili al presidente in quanto tale e non alla sua attività di consigliere comunale. Le opinioni politiche espresse dal presidente, anche in forma critica verso la maggioranza, rientrano nella lecita manifestazione del pensiero politico e non integrano di per sé il presupposto della revoca. La scelta del consiglio comunale di disciplinare con norma regolamentare la revoca del proprio presidente a maggioranza assoluta, anziché con quella qualificata prevista per la nomina, non viola il principio del contrarius actus.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere comunale di un comune sardo, è stato eletto presidente del consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Dopo una prima mozione di revoca, poi ritirata, il consiglio comunale ha approvato una modifica regolamentare che ha introdotto un nuovo art. 8 bis, dedicato alla revoca del presidente e deliberabile a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, incluso il voto del sindaco.

Una seconda mozione di revoca, sostenuta da sindaco e consiglieri, ha addebitato al presidente di avere assunto condotte politiche incompatibili con il ruolo super partes, attraverso dichiarazioni pubbliche, comunicati stampa e iniziative consiliari critiche verso l’amministrazione. Il consiglio comunale ha quindi revocato il presidente con deliberazione del 3 ottobre 2024. Il ricorrente ha impugnato sia la deliberazione di revoca sia la modifica regolamentare, resistendo il comune, che ha eccepito l’infondatezza del ricorso e la tardività dell’impugnazione della norma regolamentare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione istituzionale di garanzia della carica di presidente del consiglio comunale. La revoca non è giustificata dal solo venir meno della fiducia politica, che, quanto meno in senso stretto, neppure è richiesta all’atto della nomina. Occorre invece il fondamento in condotte comprovate, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della medesima funzione, ascrivibili all’attività del presidente in quanto tale e non alla sua veste di consigliere comunale, ancora libero di esprimere le proprie opinioni politiche (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678).

Applicando tale criterio, il Collegio ritiene che i fatti richiamati nella mozione, anche ove considerati provati, non evidenzino comportamenti realmente sconfinanti dal novero della lecita manifestazione del pensiero politico. Essi indicano una forte conflittualità tra forze politiche, alla quale il ricorrente ha in alcuni casi partecipato, ma non condotte gravemente scorrette o disfunzionali nell’esercizio diretto delle funzioni presidenziali. Si tratta di episodi rientranti nel normale, ancorché imperfetto, svolgimento dei lavori consiliari, che non giustificano di per sé la revoca.

Il Collegio richiama l’impostazione secondo cui una decisione delicata come la revoca del presidente dell’organo consiliare deve fondarsi su fatti realmente significativi e non su episodi occasionali o di semplice imperfetto esercizio delle funzioni (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 22 giugno 2021, n. 458). La stabilità in carica del presidente costituisce essa stessa garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari. Le prime tre censure sono pertanto fondate e la deliberazione di revoca va annullata.

Quanto alla modifica regolamentare, il Collegio respinge l’eccezione di tardività: il nuovo art. 8 bis disciplina in via generale e astratta il regime della mozione di revoca e non è autonomamente lesivo, sicché il termine decorre dall’approvazione della mozione, avvenuta il 3 ottobre 2024, rispetto alla quale il gravame è stato notificato tempestivamente il 2 dicembre 2024. Nel merito, è infondato lo sviamento, essendo fisiologico che il consiglio dedichi una norma ad hoc alla fattispecie. È infondata anche la violazione del contrarius actus, che implica un potere simmetrico e contrario ma non esige identiche forme procedimentali e decisorie. La scelta della maggioranza assoluta non è irragionevole, poiché i valori in gioco nella revoca differiscono da quelli della nomina, e non espone la minoranza ad abusi, restando l’atto sindacabile in sede giurisdizionale e la nuova nomina subordinata alla maggioranza rafforzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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