Onere probatorio banca su versamento ATM non contabilizzato (ABF Collegio di Napoli n. 2551 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento contesti la mancata o difettosa contabilizzazione di un versamento effettuato tramite ATM, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento può assolvere l’onere mediante la produzione del giornale di fondo integrale, idoneo a ricostruire le movimentazioni dell’intera giornata, e della quadratura di cassa, che attesta la coincidenza tra il denaro atteso e quello rendicontato. L’assenza di eccedenze di contante e la riconducibilità dell’anomalia registrata a un annullamento disposto dal cliente, e non a un malfunzionamento tecnico, escludono la responsabilità dell’intermediario. Sul ricorrente grava la sola allegazione del disservizio, accompagnata dalla tempestiva segnalazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di conto corrente e carta di pagamento presso la banca resistente, deduceva di essersi recato il 15 aprile 2025 presso l’ATM della filiale per versare in contanti € 900,00, mediante 45 banconote da € 20,00. Esperita l’operazione, accertava che il display e la ricevuta riportavano l’accredito di soli € 400,00. Segnalata l’anomalia al private banker, eseguiva un secondo tentativo di versamento per verificare la presenza delle restanti 25 banconote, senza esito, e compilava il modulo di segnalazione per mancato accredito.
Ottenuto riscontro negativo dall’intermediario, che escludeva anomalie tecniche, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo il pagamento di € 500,00, oltre interessi legali e rimborso delle spese legali. La banca, costituitasi, eccepiva l’avvenuta contabilizzazione del solo versamento di € 400,00, l’annullamento della seconda operazione da parte del cliente e l’assenza di eccedenze di cassa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla qualificazione della controversia nell’ambito dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010. La norma distribuisce l’onere probatorio in modo asimmetrico: all’utilizzatore è richiesta la sola allegazione del malfunzionamento, unitamente alla tempestiva segnalazione; all’intermediario incombe la dimostrazione dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e dell’assenza di conseguenze da malfunzionamento delle procedure.
Richiamando l’orientamento consolidato dell’Arbitro, il Collegio ha ribadito che l’intermediario assolve il proprio onere producendo il giornale di fondo nella sua completezza, così da consentire la ricostruzione delle movimentazioni dell’intera giornata e la verifica dell’assenza di anomalie, unitamente alla quadratura di cassa, che verifica la coincidenza tra il denaro erogato o versato e quello presente nello sportello.
Nel caso concreto, la banca aveva depositato il giornale di fondo dell’intera giornata del 15.04.2025, dal quale risultava il versamento di € 400,00 alle ore 11:33 con 20 banconote accettate, e, alle ore 11:36, l’avvio di una seconda operazione non completata. Quest’ultima era registrata con l’anomalia n. 32, qualificata come interruzione provocata dal cliente: evenienza che, per il Collegio, non integra un’anomalia tecnica ascrivibile all’intermediario, ma un semplice annullamento dell’operazione.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la quadratura di cassa, gestita in outsourcing e realizzata presso una sala esterna di contazione, dalla quale non emergevano eccedenze di contante, coincidendo i valori attesi e rendicontati. Tale riscontro oggettivo, unito alla qualificazione dell’anomalia, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che il versamento asserito non aveva avuto luogo.
La motivazione ha infine respinto le contestazioni del ricorrente sull’incompletezza e sull’inattendibilità della documentazione, osservando come la banca avesse chiarito il significato dell’anomalia 32 e prodotto la relativa legenda, e come la quadratura riportasse i dati delle aperture e degli scarichi precedenti. Il ricorso è stato pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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